Articolo 56 Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci Le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.