(All. 1C - Accordo -Art.56)
                             Articolo 56 
     Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci 
   Le  autorita'  competenti  hanno  la  facolta'   di   imporre   al
richiedente di corrispondere all'importatore, al  destinatario  e  al
proprietario delle  merci  un  adeguato  risarcimento  dell'eventuale
pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci
o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.