Articolo 57 Diritto di ispezione e di informazione Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i Membri accordano alle autorita' competenti la facolta' di concedere al titolare un'adeguata possibilita' di far ispezionare le merci detenute dalle autorita' doganali per comprovare la validita' delle sue affermazioni. Le autorita' competenti hanno altresi' la facolta' di concedere all'importatore un'equivalente opportunita' di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorita' competenti la facolta' di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell'importatore e del destinatario nonche' la qualita' delle merci in questione.