(All. 1C - Accordo -Art.57)
                             Articolo 57 
               Diritto di ispezione e di informazione 
   Fatta salva la protezione delle informazioni riservate,  i  Membri
accordano alle autorita'  competenti  la  facolta'  di  concedere  al
titolare  un'adeguata  possibilita'  di  far  ispezionare  le   merci
detenute dalle autorita' doganali per comprovare la  validita'  delle
sue affermazioni. Le autorita' competenti hanno altresi' la  facolta'
di  concedere  all'importatore  un'equivalente  opportunita'  di  far
ispezionare dette merci.  In  caso  di  determinazione  positiva  sul
merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorita'
competenti la facolta' di comunicare al titolare del diritto  nome  e
indirizzo  dello  speditore,  dell'importatore  e  del   destinatario
nonche' la qualita' delle merci in questione.