(All. 1C - Accordo -Art.58)
                             Articolo 58 
                          Azione d'ufficio 
   Qualora i Membri richiedano alle  autorita'  competenti  di  agire
d'ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in  relazione  alle
quali esse abbiano  presunzioni  di  prova  della  violazione  di  un
diritto di proprieta' intellettuale: 
   a) le autorita' competenti possono in qualsiasi momento chiedere 
       al titolare del diritto ogni informazione che  possa  aiutarle
nell'esercizio di tali poteri; 
   b) l'importatore e il titolare del diritto sono informati senza 
       indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia 
       presentato un ricorso contro la sospensione alle autorita' 
       competenti, la sospensione e' soggetta, mutatis mutandis, alle
condizioni di cui all'articolo 55; 
   c) i Membri esonerano le autorita' pubbliche e i funzionari 
       dall'obbligo di riparazione soltanto se  essi  hanno  agito  o
inteso agire in buona fede.