Articolo 58 Azione d'ufficio Qualora i Membri richiedano alle autorita' competenti di agire d'ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprieta' intellettuale: a) le autorita' competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell'esercizio di tali poteri; b) l'importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorita' competenti, la sospensione e' soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo 55; c) i Membri esonerano le autorita' pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.