(All. 1C - Accordo -Art.59)
                             Articolo 59 
                               Rimedi 
   Fatte salve le altre  misure  alle  quali  puo'  fare  ricorso  il
titolare del diritto e  fatto  salvo  il  diritto  del  convenuto  di
promuovere un  riesame  da  parte  di  un'autorita'  giudiziaria,  le
autorita' competenti hanno la facolta' di ordinare la  distruzione  o
la rimozione delle  merci  costituenti  violazione  conformemente  ai
principi di  cui  all'articolo  46.  Per  quanto  riguarda  le  merci
contraffatte, le autorita' non consentono la riesportazione tal quali
dei prodotti costituenti violazione ne' li destinano  ad  un  diverso
regime doganale, fuorche' in circostanze eccezionali.