(All. 1C - Accordo -Art.61)
                             Articolo 61 
   I Membri prevedono procedimenti penali  e  sanzioni  da  applicare
almeno nei casi di contraffazione intenzionale di  un  marchio  o  di
violazione del diritto d'autore su  scala  commerciale.  I  possibili
provvedimenti comprendono pene detentive e/o  pecuniarie  sufficienti
per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il  livello
delle sanzioni applicate per reati di  corrispondente  gravita'.  Ove
opportuno, i possibili provvedimenti provvedono anche  il  sequestro,
la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di
qualsiasi   materiale   e   strumento    principalmente    utilizzato
nell'esecuzione del reato. I Membri  possono  prevedere  procedimenti
penali e sanzioni da  applicare  in  altri  casi  di  violazione  dei
diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si  tratta  di
atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.