Articolo 61 I Membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravita'. Ove opportuno, i possibili provvedimenti provvedono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.