(All. 1C - Accordo -Art.62)
                             Articolo 62 
1. I Membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione  o
il mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale di  cui  alla
parte II, sezione da 2 a 6, l'osservanza di ragionevoli  procedure  e
formalita'. Tali procedure e formalita' devono essere compatibili con
le disposizioni del presente Accordo. 
2. Se l'acquisizione di un diritto  di  proprieta'  intellettuale  e'
subordinata alla concessione o  alla  registrazione  del  diritto,  i
membri  fanno  in  modo  che  le  procedure  di  concessione   o   di
registrazione,   fatta   salva   la   conformita'   alle   condizioni
fondamentali  per   l'acquisizione   del   diritto,   consentano   la
concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di  tempo
ragionevole al fine di evitare un indebita abbreviazione della durata
della protezione. 
3. L'articolo 4  della  Convenzione  di  Parigi  (1967)  si  applica,
mutatis mutandis ai marchi di servizio. 
4. Le procedure  relative  all'acquisizione  o  al  mantenimento  dei
diritti di proprieta' intellettuale, nonche', qualora siano  previste
dalla legislazione di un membro, la revoca amministrativa e le proce-
dure inter partes quali  opposizione,  revoca  e  annullamento,  sono
disciplinate dai principi generali di cui all'articolo 41,  paragrafi
2 e 3. 
5. Le decisioni amministrative  finali  delle  procedure  di  cui  al
paragrafo 4 sono  sottoposte  a  riesame  da  parte  di  un'autorita'
giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi e' alcun obbligo di
prevedere una possibilita' di riesame  delle  decisioni  in  caso  di
opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purche' i  motivi
di  tali  procedure  possano  costituire  oggetto  di  procedure   di
annullamento.