(All. 1C - Accordo -Art.63)
                             Articolo 63 
                             Trasparenza 
1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' le  decisioni
giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di  applicazione
generale, rese esecutive da un Membro in  relazione  all'oggetto  del
presente  Accordo  (esistenza,   ambito,   acquisizione,   tutela   e
prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprieta' intellettuale  sono
pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe  a
disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire
ai governi e ai titolari dei diritti di venirne  a  conoscenza.  Sono
altresi' pubblicati gli accordi  relativi  all'oggetto  del  presente
Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro  e  il
governo o un ente pubblico di un altro Membro. 
2. I Membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di
cui al paragrafo 1 al Consiglio TRIPS per assisterlo  nell'esame  del
funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio cerca di ridurre  al
minimo l'onere che l'adempimento  di  tale  obbligo  comporta  per  i
Membri  e  potra'  decidere  di  abolire  l'obbligo  di  notificargli
direttamente  dette  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  se
consultazione con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle
disposizioni   legislative   e   regolamentari    si    concluderanno
positivamente. Il Consiglio  inoltre  considera  a  questo  proposito
qualsiasi azione necessaria in  materia  di  notifiche  conformemente
agli  obblighi  previsti  dal  presente   Accordo   derivanti   dalle
disposizioni dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (1967). 
3. Ciascun Membro e' disposto a fornire, in risposta ad una richiesta
scritta di un altro  Membro,  il  tipo  di  informazioni  di  cui  al
paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica
decisione giudiziaria o amministrativa o  un  accordo  bilaterale  in
materia di diritti di proprieta'  intellettuale  pregiudichi  i  suoi
diritti ai  sensi  del  presente  Accordo  puo'  anche  chiedere  per
iscritto di poter prendere  visione  delle  decisioni  giudiziarie  o
amministrative o degli accordi bilaterali  in  questione,  oppure  di
ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate. 
4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3  obbliga  i  Membri  a
rivelare  informazioni  riservate  che  impedirebbero  l'applicazione
della legge o sarebbero comunque contrarie al  pubblico  interesse  o
che  pregiudicherebbero  i   legittimi   interessi   commerciali   di
particolari imprese, pubbliche o private.