Articolo 63 Trasparenza 1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un Membro in relazione all'oggetto del presente Accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprieta' intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresi' pubblicati gli accordi relativi all'oggetto del presente Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro e il governo o un ente pubblico di un altro Membro. 2. I Membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al Consiglio TRIPS per assisterlo nell'esame del funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio cerca di ridurre al minimo l'onere che l'adempimento di tale obbligo comporta per i Membri e potra' decidere di abolire l'obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazione con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il Consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente Accordo derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (1967). 3. Ciascun Membro e' disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro Membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprieta' intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente Accordo puo' anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate. 4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i Membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.