Articolo 64 Risoluzione delle controversie 1. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo. 2. L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere d) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il Consiglio TRIPS esamina ambito e modalita' per le rimostranze del tipo previsto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere d) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente Accordo e sottopone le sue raccomandazioni all'approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i Membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.