(All. 1C - Accordo -Art.64)
                             Articolo 64 
                   Risoluzione delle controversie 
1. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del  GATT  1994  quali
elaborate   e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle
controversie nel quadro  del  presente  Accordo,  salvo  disposizioni
contrarie di quest'ultimo. 
2. L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere d) e c) del GATT  1994  non
si  applica  alla  risoluzione  delle  controversie  nel  quadro  del
presente Accordo per un periodo di cinque anni dalla data di  entrata
in vigore dell'Accordo OMC. 
3. Durante il periodo di cui  al  paragrafo  2,  il  Consiglio  TRIPS
esamina ambito e modalita'  per  le  rimostranze  del  tipo  previsto
all'articolo XXIII, paragrafo 1,  lettere  d)  e  c)  del  GATT  1994
presentate  a  norma  del  presente  Accordo  e  sottopone   le   sue
raccomandazioni all'approvazione della  Conferenza  ministeriale.  La
decisione   della   Conferenza   ministeriale   di   approvare   tali
raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene
presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate  diventano
efficaci  per  tutti  i  Membri  senza  un  ulteriore   processo   di
accettazione formale.