Articolo 65 Disposizioni transitorie 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun Membro e' obbligato ad applicare le disposizioni del presente Accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 2. Un paese in via di sviluppo Membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente Accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5. 3. Qualsiasi altro Membro che sia in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del duo regime in materia di proprieta' intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprieta' intellettuale puo' beneficiare anch'esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2. 4. Nella misura in cui un paese in via di sviluppo Membro e' tenuto, in forza del presente Accordo, ad estendere al protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente Accordo per tale Membro, quale definita al paragrafo 2, il Membro in questione puo' ritardare l'applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla Sezione 5 della Parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni. 5. I Membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilita' con le disposizioni del presente Accordo.