(All. 1C - Accordo -Art.65)
                             Articolo 65 
                      Disposizioni transitorie 
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun  Membro
e' obbligato ad applicare le disposizioni del presente Accordo  prima
della scadenza di un periodo generale di un anno  a  decorrere  della
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
2. Un paese in via di sviluppo Membro ha il diritto di  differire  di
altri quattro  anni  la  data  di  applicazione,  quale  definita  al
paragrafo 1, delle disposizioni del  presente  Accordo  ad  eccezione
degli articoli 3, 4 e 5. 
3.  Qualsiasi  altro  Membro  che  sia  in  fase  di  transizione  da
un'economia centralizzata ad  un'economia  di  mercato  basata  sulla
libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale  del
duo  regime  in  materia  di  proprieta'  intellettuale  e   incontri
particolari  problemi  nella  preparazione  e  nell'attuazione  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  relative  alla  proprieta'
intellettuale puo' beneficiare anch'esso di un periodo di proroga  ai
sensi del paragrafo 2. 
4. Nella misura in cui un paese in via di sviluppo Membro e'  tenuto,
in forza  del  presente  Accordo,  ad  estendere  al  protezione  del
brevetto di prodotto a settori tecnologici  che  non  possono  essere
oggetto  di  detta  protezione  nel  suo  territorio  alla  data   di
applicazione generale del presente Accordo  per  tale  Membro,  quale
definita al paragrafo  2,  il  Membro  in  questione  puo'  ritardare
l'applicazione delle disposizioni sui brevetti di  prodotto,  di  cui
alla Sezione 5 della Parte II ai suddetti settori tecnologici  di  un
ulteriore periodo di cinque anni. 
5. I Membri che si avvalgono di un periodo transitorio  a  norma  dei
paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali  modifiche  introdotte
nelle loro disposizioni legislative  e  regolamentari  e  nella  loro
prassi  durante  il  periodo  in  questione  non   ne   riducano   la
compatibilita' con le disposizioni del presente Accordo.