(All. 1C - Accordo -Art.66)
                             Articolo 66 
                     Paesi meno avanzati Membri 
1. I paesi meno avanzati Membri, a causa delle loro speciali esigenze
e  necessita',  dei  loro  condizionamenti   sul   piano   economico,
finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilita'  per
crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare
le disposizioni del presente Accordo, salvo gli articoli 3,  4  e  5,
per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione  quale  definita
all'articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno  avanzato
Membro debitamente motivata, il Consiglio TRIPS concede  proroghe  di
tale periodo. 
2. I paesi industrializzati Membri offrono incentivi alle  imprese  e
istituzioni  dei  loro  territori  per  promuovere   e   incoraggiare
trasferimenti di tecnologia verso i paesi  meno  avanzati  Membri  in
modo da consentir loro di crearsi  una  base  tecnologica  solida  ed
efficiente.