(All. 1C - Accordo -Art.67)
                             Articolo 67 
                        Cooperazione tecnica 
   Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo,  i  paesi
industrializzati Membri  offrono,  su  richiesta  e  a  condizioni  e
modalita'   reciprocamente   concordate,   cooperazione   tecnica   e
finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo  e  dei  pesi  meno
avanzati   Membri.   Tale   cooperazione    comprende    l'assistenza
nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela
giurisdizionale dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  sulla
prevenzione dell'abuso di  tali  diritti,  nonche'  sostegno  per  la
creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in
materia, ivi compresa la formazione di personale.