Articolo 69 Cooperazione internazionale I Membri che convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazioni di diritti di proprieta' intellettuale. A tal fine, essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorita' doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.