(All. 1C - Accordo -Art.69)
                             Articolo 69 
                     Cooperazione internazionale 
  I Membri che convengono di cooperare  tra  loro  per  eliminare  il
commercio  internazionale  delle  merci  costituenti  violazioni   di
diritti di proprieta' intellettuale. A tal fine, essi istituiscono  e
notificano punti  di  contatto  nelle  loro  amministrazioni  e  sono
disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di  tali  merci.  In
particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la  cooperazione
tra le autorita' doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte
e usurpative.