Articolo 70 Protezione di oggetti esistenti 1. Il presente Accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'Accordo per il Membro in questione. 2. Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente Accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il Membro in questione e che sono protetti in detto Membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente Accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d'autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del presente Accordo. 3. Non e' obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione sia caduto in pubblico dominio. 4. Per quanto riguarda gli atti relativi a specifici oggetti incorporati elemento oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtu' di norme conformi al presente Accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data dia accettazione dell'Accordo OMC da parte del Membro in questione, qualsiasi Membro puo' prevedere una limitazione dei rimedi dei quali puo' avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente Accordo per il medesimo Membro. In tali casi, tuttavia, il Membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso. 5. Un Membro non e' tenuto ad applicare le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 4 per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione dele' presente Accordo per tale Membro. 6. I Membri non sono tenuti ad applicare l'articolo 31, ne' la disposizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo le quali il godimento dei diritti di brevetto non e' soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all'uso senza consenso del titolare del diritto se l'autorizzazione a tale uso e' stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si e' avuta conoscenza del presente Accordo. 7. Per i diritti di proprieta' intellettuale la cui protezione e' subordinata alla registrazione, e' consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente Accordo. tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto. 8. Se alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC un Membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtu' dell'articolo 27, tale Membro: a) in deroga alle disposizioni della Parte VI, da' modo, alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni; b) applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente Accordo, i criteri di brevettabilita' definiti nel presente Accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel Membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorita', alla data di priorita' della domanda; e c) concede la protezione brevettuale in conformita' al presente Accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata alla data di deposito conformemente all'articolo 33 del presente Accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b). 9. Se un prodotto e' oggetto di una domanda di brevetto di un Membro in conformita' al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della Parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l'ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale Membro fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo Membro, a seconda di quale periodo sia piu' breve, purche', successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro Membro e sia stato ottenuto in quest'ultimo un benestare alla commercializzazione.