(All. 1C - Accordo -Art.70)
                             Articolo 70 
                   Protezione di oggetti esistenti 
1. Il presente Accordo non crea obblighi in  relazione  ad  atti  che
hanno avuto luogo prima della data di applicazione  dell'Accordo  per
il Membro in questione. 
2. Salvo  disposizione  contraria  in  esso  contenuta,  il  presente
Accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla
data della sua applicazione per il Membro in  questione  e  che  sono
protetti  in  detto  Membro  a  tale  data  o  che  sono  o   saranno
successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al  presente
Accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3  e  4,  gli
obblighi in  materia  di  diritto  d'autore  in  relazione  ad  opere
esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18  della
Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in  relazione  ai  diritti
dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti  o  esecutori
su  fonogrammi  esistenti  sono  determinati   unicamente   a   norma
dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) quale  applicabile
ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del presente Accordo. 
3. Non e' obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto  che
alla data di applicazione del  presente  Accordo  per  il  Membro  in
questione sia caduto in pubblico dominio. 
4.  Per  quanto  riguarda  gli  atti  relativi  a  specifici  oggetti
incorporati  elemento  oggetto  di  protezione,  che  diventino  atti
costituenti violazione  in  virtu'  di  norme  conformi  al  presente
Accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato  effettuato  un
investimento  significativo,  prima  della  data   dia   accettazione
dell'Accordo OMC da parte del Membro in questione,  qualsiasi  Membro
puo' prevedere una limitazione dei rimedi dei quali puo' avvalersi il
titolare del diritto in  ordine  alla  continuazione  degli  atti  in
questione dopo la data di applicazione del presente  Accordo  per  il
medesimo Membro. In tali casi, tuttavia, il Membro prevede almeno  il
pagamento di un equo compenso. 
5. Un Membro non e' tenuto ad applicare le disposizioni dell'articolo
11  e  dell'articolo  14,  paragrafo  4  per  gli  originali   o   le
riproduzioni  acquistati  prima  della  data  di  applicazione  dele'
presente Accordo per tale Membro. 
6. I Membri non sono  tenuti  ad  applicare  l'articolo  31,  ne'  la
disposizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo le quali il
godimento dei diritti di brevetto non e' soggetto  a  discriminazioni
in base al settore tecnologico, all'uso senza consenso  del  titolare
del diritto se l'autorizzazione a tale uso e'  stata  concessa  dalla
pubblica  amministrazione  prima  della  data  in  cui  si  e'  avuta
conoscenza del presente Accordo. 
7. Per i diritti di proprieta' intellettuale  la  cui  protezione  e'
subordinata alla registrazione, e' consentito modificare  le  domande
di protezione in corso alla data di applicazione del presente Accordo
per il  Membro  in  questione,  al  fine  di  chiedere  una  maggiore
protezione in base  alle  disposizioni  del  presente  Accordo.  tali
modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto. 
8. Se alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC un  Membro  non
concede  una  protezione  mediante  brevetto  dei  prodotti   chimici
farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti  in
virtu' dell'articolo 27, tale Membro: 
    a) in deroga alle disposizioni della Parte  VI,  da'  modo,  alla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, di presentare domande  di
brevetto relative a tali invenzioni; 
    b) applica a dette domande, dalla data di applicazione del 
        presente Accordo, i criteri di brevettabilita' definiti nel 
        presente Accordo come se tali criteri fossero applicati alla 
        data di deposito nel Membro in questione o, qualora si possa 
        ottenere  e  sia  rivendicata  la  priorita',  alla  data  di
priorita' della domanda; e 
    c) concede la protezione brevettuale in conformita' al presente 
        Accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la 
        restante durata del brevetto, computata alla data di deposito 
        conformemente all'articolo 33 del presente Accordo, per le 
        domande che soddisfano i criteri di protezione  di  cui  alla
lettera b). 
9. Se un prodotto e' oggetto di una domanda di brevetto di un  Membro
in conformita' al paragrafo  8,  lettera  a),  diritti  esclusivi  di
commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni  della
Parte VI, per un  periodo  di  cinque  anni  dopo  l'ottenimento  del
benestare alla commercializzazione in tale Membro fino  a  quando  il
brevetto non viene  concesso  o  rifiutato  nel  medesimo  Membro,  a
seconda di quale periodo sia  piu'  breve,  purche',  successivamente
all'entrata in vigore dell'Accordo  OMC,  sia  stata  depositata  una
domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il  prodotto
in questione in un altro Membro e sia stato ottenuto in  quest'ultimo
un benestare alla commercializzazione.