(All. 1C - Accordo -Art.71)
                             Articolo 71 
                          Esame e modifica 
1. Il Consiglio TRIPS esamina l'attuazione del presente Accordo  dopo
la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 65, paragrafo
2. Successivamente la riesamina, alla luce dell'esperienza  acquisita
con la sua attuazione,  due  anni  dopo  tale  data  e  a  intervalli
identici. Il Consiglio puo' anche intraprendere ulteriori esami  alla
luce  di  eventuali  nuovi   sviluppi   pertinenti   che   potrebbero
giustificare una modifica del presente Accordo. 
2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l'adeguamento a piu'  alti
livelli  di  protezione  dei  diritti  di  proprieta'   intellettuale
raggiunti, e in vigore, in altri accordi  multilaterali  e  accettati
nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell'OMC possono  essere
sottoposti alla Conferenza  ministeriale  perche'  questa  agisca  in
conformita' all'articolo X, paragrafo 6 dell'Accordo OMC  sulla  base
di una proposta unanime del Consiglio TRIPS.