Articolo 71 Esame e modifica 1. Il Consiglio TRIPS esamina l'attuazione del presente Accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 65, paragrafo 2. Successivamente la riesamina, alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il Consiglio puo' anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo. 2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l'adeguamento a piu' alti livelli di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell'OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perche' questa agisca in conformita' all'articolo X, paragrafo 6 dell'Accordo OMC sulla base di una proposta unanime del Consiglio TRIPS.