(All. 1C - Accordo -Art.73)
                             Articolo 73 
                 Eccezioni riguardanti la sicurezza 
   Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere interpretata
nel senso di: 
   a) obbligare u Membro a fornire informazioni la cui divulgazione 
       sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in
materia di sicurezza; o 
   b) impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute 
       necessarie per la tutela  dei  suoi  essenziali  interessi  in
materia di sicurezza; 
       i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui 
             essi sono ricavati; 
       ii) in relazione al traffico d'armi, munizioni e materiale 
                  bellico e al traffico di altri prodotti e materiali 
                              direttamente o indirettamente destinati 
             all'approvvigionamento di una struttura militare; 
       iii) in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza 
             nelle relazioni internazionali; oppure 
   c) impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi 
       obblighi ai sensi della  Carta  delle  Nazioni  Unite  per  il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.