Articolo 73 Eccezioni riguardanti la sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di: a) obbligare u Membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o b) impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati; ii) in relazione al traffico d'armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare; iii) in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.