(All. 1C - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
                              Principi 
1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni  legis-
lative e regolamentari i membri possono adottare misure necessarie ad
assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica  e  a
promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale
per il loro  sviluppo  socioeconomico  e  tecnologico,  purche'  tali
misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 
2. Misure appropriate, purche' siano compatibili con le  disposizioni
del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire  l'abuso
dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei  titolari  o  il
ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata  restrizione  del
commerci  o  pregiudichino   il   trasferimento   internazionale   di
tecnologia.