(Allegato 2 - art. 1)
                             ALLEGATO 2 
                INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE 
         CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
I Membri concordano quanto segue: 
                             Articolo 1 
                  Campo e modalita' di applicazione 
1. Le norme e le procedure della presente Intesa  si  applicano  alle
controversie promosse ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di
consultazione e  di  risoluzione  delle  controversie  degli  Accordi
figuranti all'Appendice 1 della presente  Intesa  (denominati,  nella
presente Intesa, gli "Accordi contemplati"). Le norme e le  procedure
della presente Intesa si applicano inoltre alle consultazioni e  alla
risoluzione delle controversie tra Membri per quanto riguarda i  loro
diritti e i loro obblighi derivanti dalle  disposizioni  dell'Accordo
che istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio  (denominato,
nella presente  Intesa,  "Accordo  OMC")  e  della  presente  Intesa,
considerati  autonomamente  o  in  combinazione  con  altri   Accordi
contemplati. 
2. Le norme e le procedure della  presente  Intesa  sono  applicabili
fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in  materia
di risoluzione delle controversie contenute negli Accordi contemplati
specificate nell'Appendice  2  della  presente  Intesa.  In  caso  di
divergenze tra le norme e le procedure della  presente  Intesa  e  le
norme e le procedure speciali o aggiuntive di  cui  all'Appendice  2,
prevalgono  le  norme  e   le   procedure   speciali   o   aggiuntive
dell'Appendice 2. Nelle controversie che riguardano  le  norme  e  le
procedure previste da piu' Accordi contemplati, in caso di  conflitto
tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive  degli  Accordi  in
questione, e qualora le  Parti  della  controversia  non  riescano  a
trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro  venti  giorni
dalla  costituzione  del  panel,   il   Presidente   dell'Organo   di
conciliazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (Dispute  Settlement
Body, denominato, nella presente Intesa, "DSB"), in consultazione con
le Parti della controversia, determina le norme  e  le  procedure  da
seguire entro dieci giorni  dalla  richiesta  dell'uno  o  dell'altro
Membro.  Il  Presidente  si  basa  sul  principio  che  ogniqualvolta
possibile si devono utilizzare le norme e  le  procedure  speciali  o
aggiuntive e che le  norme  e  le  procedure  della  presente  Intesa
dovrebbero essere utilizzate  nella  misura  necessaria  per  evitare
conflitti.