(Allegato 2 - art. 10)
                             Articolo 10 
                                Terzi 
1. Nel corso del procedimento del panel  si  tiene  pienamente  conto
degli interessi delle Parti di una controversia  e  di  quelli  degli
altri Membri  ai  sensi  di  un  Accordo  contemplato  oggetto  della
controversia. 
2. Ciascun Membro che abbia un interesse sostanziale in una questione
sottoposta all'esame di  un  panel  e  che  abbia  segnalato  il  suo
interesse al DSB (denominato nella presente  Intesa  "terzo")  ha  la
possibilita' di presentare la propria posizione al panel e di inviare
al panel comunicazioni  scritte.  Dette  comunicazioni  sono  inviate
anche alle Parti della controversia e  riprese  nella  relazione  del
panel. 
3. I terzi ricevono le comunicazioni delle Parti  della  controversia
per la prima riunione del panel. 
4. 

              Parte di provvedimento in formato grafico