Articolo 10 Terzi 1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle Parti di una controversia e di quelli degli altri Membri ai sensi di un Accordo contemplato oggetto della controversia. 2. Ciascun Membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente Intesa "terzo") ha la possibilita' di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle Parti della controversia e riprese nella relazione del panel. 3. I terzi ricevono le comunicazioni delle Parti della controversia per la prima riunione del panel. 4. Parte di provvedimento in formato grafico