(Allegato 2 - art. 11)
                             Articolo 11 
                         Funzione del panel 
   I panel hanno la funzione di assistere  il  DSB  ad  adempiere  ai
compiti ad esso attribuiti dalla  presente  Intesa  e  dagli  Accordi
contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere ad una  valutazione
oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi  compresa  una
valutazione oggettiva dei  fatti  in  questione,  dell'applicabilita'
degli Accordi contemplati pertinenti e della compatibilita' con  tali
Accordi e procedere alle ulteriori constatazioni che possono  aiutare
il DSB a formulare le raccomandazioni e le decisioni  previste  negli
Accordi  contemplati.  I  panel  dovrebbero  procedere   a   regolari
consultazioni con le Parti della controversia e offrire loro adeguate
occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.