(Allegato 2 - art. 12)
                             Articolo 12 
                         Procedure dei panel 
1. Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle Parti
della controversia, i panel seguono le procedure  di  lavoro  di  cui
all'appendice 3. 
2. Le procedure dei panel  dovrebbero  consentire  una  flessibilita'
sufficiente a garantire relazioni  di  alta  qualita'  da  parte  dei
panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel. 
3. Dopo aver consultato le Parti della controversia, i componenti del
panel  stabiliscono,  il  piu'  presto  possibile   e   ogniqualvolta
possibile entro una settimana da  quando  sono  stati  concordati  la
composizione e il mandato del panel, il  calendario  dei  lavori  del
panel, tenendo conto, se del caso, delle  disposizioni  dell'articolo
4, paragrafo 9. 
4. Nello stabilire il calendario  dei  lavori  del  panel,  il  panel
prevede tempi sufficienti a permettere alle Parti della  controversia
di preparare le loro comunicazioni. 
5. I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro  le  quali  le
Parti devono presentare le loro  comunicazioni  scritte  e  le  Parti
dovrebbero rispettare tali scadenze. 
6.  Ciascuna  delle  Parti  della  controversia   deposita   le   sue
comunicazioni  scritte  presso  il   Segretariato   perche'   vengano
immediatamente  trasmesse  al  panel  e  alla  controparte   o   alle
controparti della  controversia.  La  Parte  che  ha  sporto  reclamo
presenta la sua prima comunicazione prima che  la  Parte  chiamata  a
rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che  il  panel
decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e  previa
consultazioni con le Parti della controversia, che  le  Parti  devono
presentare la loro comunicazione simultaneamente. Quando e'  previsto
che le prime comunicazioni debbano essere presentate in  successione,
il panel stabilisce un termine preciso entro il quale  deve  ricevere
la comunicazione della Parte chiamata a rispondere. Le  comunicazioni
scritte successive sono presentate simultaneamente. 
7. Quando le Parti della controversia non sono riuscite a trovare una
soluzione reciprocamente soddisfacente,  il  panel  presenta  le  sue
constatazioni sotto forma di relazione  scritta  al  DSB.  In  questi
casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti,
sull'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e sulla logica  cui
si   ispiranole   sue   constatazioni   sui   fatti   ed    eventuali
raccomandazioni. Quando si e' trovata una soluzione  della  questione
tra le Parti della controversia, la relazione del panel si limita  ad
una breve descrizione del caso e all'indicazione che  si  e'  trovata
una soluzione. 
8. Per rendere le procedure piu' efficienti, il periodo nel corso del
quale il panel effettua il suo esame,  dalla  data  in  cui  si  sono
concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si
presenta la relazione  finale  alle  Parti  della  controversia,  non
supera in generale  sei  mesi.  Nei  casi  urgenti,  compresi  quelli
relativi a merci deperibili, il panel  cerca  di  presentare  la  sua
relazione alle Parti della controversia entro tre mesi. 
9. Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua  relazione
entro sei mesi, o entro  tre  mesi  nei  casi  urgenti,  informa  per
iscritto al DSB dei motivi del ritardo,  indicando  nel  contempo  il
termine entro il quale prevede di poterlo fare. In  nessuna  caso  il
periodo compreso tra la costituzione del  panel  e  la  presentazione
della relazione ai Membri deve superare i nove mesi. 
10. Nel contesto delle consultazioni relative a una  misura  adottata
da un paese in via di sviluppo Membro, le Parti possono concordare di
prorogare i periodi di cui all'articolo 4, paragrafi 7 e 8.  Se,  una
volta trascorso il periodo in questione,  le  Parti  impegnate  nelle
consultazioni non riescono a concordare  che  le  consultazioni  sono
concluse, il Presidente del DSB decide,  previa  consultazione  delle
Parti, se prorogare il periodo in questione e, in  caso  affermativo,
di quanto prorogarlo. Nell'esaminare un reclamo nei confronti  di  un
paese in via di sviluppo Membro, inoltre, il panel accorda  al  paese
in via  di  sviluppo  Membro  il  tempo  sufficiente  a  preparare  e
presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa  ai  sensi
del presente paragrafo pregiudica le disposizioni  dell'articolo  20,
paragrafo 1, ne' l'articolo 21, paragrafo 4. 
11. Quando una o piu' Parti di una controversia sono paesi in via  di
sviluppo Membri, la relazione del panel indica esplicitamente in  che
modo si e' tenuto conto delle disposizioni pertinenti in  materia  di
trattamento differenziato e piu' favorevole per i  paesi  in  via  di
sviluppo Membri figuranti  negli  Accordi  contemplati  indicati  dal
paese in  via  di  sviluppo  Membro  nel  corso  delle  procedure  di
risoluzione delle controversie. 
12. Il panel puo' sospendere i suoi lavori  in  qualsiasi  momento  a
richiesta della Parte che  ha  sporto  reclamo  per  un  periodo  non
superiore ai dodici mesi. Nel  caso  di  una  simile  sospensione,  i
limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente  articolo,  e
all'articolo 21, paragrafo 4  sono  estesi  di  un  periodo  pari  al
periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del  panel  siano
stati  sospesi  per  piu'  di  dodici  mesi,  l'autorizzazione   alla
costituzione del panel scade.