Articolo 12 Procedure dei panel 1. Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle Parti della controversia, i panel seguono le procedure di lavoro di cui all'appendice 3. 2. Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilita' sufficiente a garantire relazioni di alta qualita' da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel. 3. Dopo aver consultato le Parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il piu' presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9. 4. Nello stabilire il calendario dei lavori del panel, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle Parti della controversia di preparare le loro comunicazioni. 5. I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le Parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le Parti dovrebbero rispettare tali scadenze. 6. Ciascuna delle Parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il Segretariato perche' vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti della controversia. La Parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la Parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazioni con le Parti della controversia, che le Parti devono presentare la loro comunicazione simultaneamente. Quando e' previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della Parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente. 7. Quando le Parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispiranole sue constatazioni sui fatti ed eventuali raccomandazioni. Quando si e' trovata una soluzione della questione tra le Parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all'indicazione che si e' trovata una soluzione. 8. Per rendere le procedure piu' efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle Parti della controversia, non supera in generale sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle Parti della controversia entro tre mesi. 9. Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto al DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessuna caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai Membri deve superare i nove mesi. 10. Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo Membro, le Parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all'articolo 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le Parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il Presidente del DSB decide, previa consultazione delle Parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell'esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo Membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo Membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, ne' l'articolo 21, paragrafo 4. 11. Quando una o piu' Parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo Membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si e' tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri figuranti negli Accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo Membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie. 12. Il panel puo' sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della Parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, e all'articolo 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per piu' di dodici mesi, l'autorizzazione alla costituzione del panel scade.