(Allegato 2 - art. 13)
                             Articolo 13 
                  Diritto di chiedere informazioni 
1. Ciascun panel ha diritto di  chiedere  informazioni  e  consulenze
tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima  di
chiedere  tali  informazioni  o  consulenze  a  qualsiasi  persona  o
organismo sottoposto alla giurisdizione di un  Membro,  tuttavia,  un
panel ne informa le autorita' di  quel  Membro.  Un  Membro  dovrebbe
rispondere  in  modo  tempestivo  ed  esauriente  ad  ogni   siffatta
richiesta di  informazioni  di  un  panel  che  quest'ultimo  ritenga
necessaria e opportuna. Le informazioni riservate  fornite  non  sono
divulgate senza autorizzazione formale della persona,  dell'organismo
o delle autorita' del Membro che le ha fornite. 
2. I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente
e  possono  consultare  esperti  per  chiedere  loro  un'opinione  su
determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda  un  aspetto
fattuale relativo a  una  questione  scientifica  o  tecnica  d'altro
genere sollevata da una Parte di  una  controversia,  un  panel  puo'
richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di  studio
di esperti. Le norme per la costituzione di tali  gruppi  e  le  loro
procedure sono illustrate nell'Appendice 4.