Articolo 13 Diritto di chiedere informazioni 1. Ciascun panel ha diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a qualsiasi persona o organismo sottoposto alla giurisdizione di un Membro, tuttavia, un panel ne informa le autorita' di quel Membro. Un Membro dovrebbe rispondere in modo tempestivo ed esauriente ad ogni siffatta richiesta di informazioni di un panel che quest'ultimo ritenga necessaria e opportuna. Le informazioni riservate fornite non sono divulgate senza autorizzazione formale della persona, dell'organismo o delle autorita' del Membro che le ha fornite. 2. I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti per chiedere loro un'opinione su determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda un aspetto fattuale relativo a una questione scientifica o tecnica d'altro genere sollevata da una Parte di una controversia, un panel puo' richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di studio di esperti. Le norme per la costituzione di tali gruppi e le loro procedure sono illustrate nell'Appendice 4.