(Allegato 2 - art. 16)
                             Articolo 16 
                 Adozione delle relazioni del panel 
1. Al fine di dare ai Membri il tempo  sufficiente  per  valutare  le
relazioni  del  panel,  tali   relazioni   non   vengono   sottoposte
all'adozione del DSB fino a venti giorni dalla data in cui sono state
distribuite ai Membri. 
2. I Membri che hanno obiezioni a una relazione di un panel espongono
per iscritto le motivazioni delle loro obiezioni, che  vengono  fatte
circolare almeno dieci giorni prima della riunione  del  DSB  in  cui
dev'essere esaminata la relazione del panel. 
3. Le Parti di una controversia hanno diritto a partecipare  a  pieno
titolo all'esame della relazione del panel da parte  del  DSB,  e  le
loro opinioni vengono debitamente registrate. 
4. Entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di  un  panel
e' stata distribuita ai Membri, tale  relazione  viene  adottata  nel
corso di una  riunione  del  DSB  7,  a  meno  che  una  Parte  della
controversia  notifichi  formalmente  al  DSB  la  sua  decisione  di
presentare appello o che il DSB decida all'unanimita' di non adottare
la relazione.  Se  ina  Parte  ha  notificato  la  sua  decisione  di
presentare appello, la relazione del panel non  viene  esaminata  dal
DSB al fine della sua adozione fino alla conclusione della  procedura
d'appello. La presente procedura di adozione lascia impregiudicato il
diritto dei  Membri  di  esprimere  le  loro  opinioni  sulla  stessa
relazione di un panel. 
 
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7 Qualora entro questo periodo non sia in programma una riunione  del
   DSB  in  una  data  che  consenta  di   soddisfare   i   requisiti
   dell'articolo 16, paragrafi  1  e  4,  si  tiene  a  questo  scopo
   un'apposita riunione del DSB.