Articolo 17 Esame d'appello Organo d'appello permanente 1. Il DSB istituisce un Organo d'appello permanente. L'Organo d'appello e' competente per quanto riguarda gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Esso e' composto da sette persone, tre delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le persone che fanno parte dell'Oragno d'appello prestano servizio a rotazione. Tale rotazione e' determinata dalle procedure di lavoro dell'Organo di appello. 2. Il DSB designa le persone che fanno parte dell'Organo d'appello con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona una volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra queste sette designate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato. Una persona designata a sostituire un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. 3. L'Organo d'appello comprende persone di riconosciuta autorevolezza, con un'esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commerci internazionale e in generale per quanto riguarda gli argomenti degli Accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame con pubbliche amministrazioni. La composizione dell'Organo d'appello rispecchia, nel complesso, quella dell'OMC. Tutte le persone che fanno parte dell'Organo d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attivita' in materia di risoluzione delle controversie e delle altre attivita' pertinenti dell'OMC. Esse non partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti o indiretti. 4. Solo le Parti di una controversia, e non i terzi, possono opporre appello alla relazione di un panel. I terzi che hanno notificato al DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni scritte all'Organo d'appello, e puo' essere loro offerta la possibilita' di esporre a tale Organo la loro posizione. 5. Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta giorni, dalla data in cui una Parte di una controversia notifica formalmente la sua decisione di presentare appello alla data in cui l'Organo d'appello rende pubblica la sua relazione. Nel fissare il proprio calendario dei lavori, l'Organo d'appello tiene conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9. Qualora l'Organo d'appello ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessuna caso le procedure superano in novanta giorni. 6. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel. 7. L'Organo d'appello e' dotato dell'opportuno sostegno amministrativo e giuridico. 8. Le spese delle persone che fanno parte dell'Organo d'appello, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC, conformemente ai criteri adottai dal Consiglio generale sulla base delle raccomandazioni del Comitato del bilancio, finanze e amministrazione. Procedure per l'esame d'appello 9. L'Organo d'appello, in consultazione con il Presidente del DSB e con il Direttore generale, elabora delle procedure di lavoro, che sono comunicate ai Membri per loro informazione. 10. I lavori dell'Organo d'appello sono riservati. le relazioni dell'Organo d'appello sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle Parti. 11. Le opinioni espresse nelle relazioni dell'Organo d'appello delle persone che ne fanno parte sono anonime. 12. L'Organo d'appello esamina ciascuna delle questioni sollevate conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d'appello. 13. L'Organo d'appello puo' confermare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel. Adozione delle relazioni dell'Organo d'appello 14. Una relazione dell'Organo d'appello viene adottata dal DSB e accettata incondizionatamente dalle Parti della controversia a meno che il DSB decida all'unanimita' di non adottare la relazione dell'Organo d'appello entro il termine di trenta giorni da quando e' stata distribuita ai Membri 8. Tale procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni su una relazione dell'Organo d'appello.