(Allegato 2 - art. 17)
                             Articolo 17 
                           Esame d'appello 
                     Organo d'appello permanente 
1.  Il  DSB  istituisce  un  Organo  d'appello  permanente.  L'Organo
d'appello e' competente per quanto riguarda gli appelli  relativi  ai
casi sottoposti ai panel. Esso e'  composto  da  sette  persone,  tre
delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le  persone  che  fanno
parte dell'Oragno  d'appello  prestano  servizio  a  rotazione.  Tale
rotazione e' determinata dalle procedure  di  lavoro  dell'Organo  di
appello. 
2. Il DSB designa le persone che fanno  parte  dell'Organo  d'appello
con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona  una
volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra  queste  sette
designate immediatamente dopo l'entrata in vigore  dell'Accordo  OMC,
tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea  un  posto
vacante, esso viene occupato.  Una  persona  designata  a  sostituire
un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il  resto
del mandato del suo predecessore. 
3.   L'Organo   d'appello   comprende   persone    di    riconosciuta
autorevolezza, con un'esperienza dimostrata nei settori del  diritto,
del commerci internazionale e in generale  per  quanto  riguarda  gli
argomenti degli Accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame  con
pubbliche  amministrazioni.  La  composizione  dell'Organo  d'appello
rispecchia, nel complesso, quella  dell'OMC.  Tutte  le  persone  che
fanno parte dell'Organo d'appello sono a  disposizione  in  qualsiasi
momento e con un breve preavviso  e  si  tengono  al  corrente  delle
attivita' in materia di risoluzione delle controversie e delle  altre
attivita' pertinenti dell'OMC.  Esse  non  partecipano  all'esame  di
controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti  o
indiretti. 
4. Solo le Parti di una controversia, e non i terzi, possono  opporre
appello alla relazione di un panel. I terzi che hanno  notificato  al
DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi  dell'articolo
10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni  scritte  all'Organo
d'appello, e puo' essere loro offerta la possibilita'  di  esporre  a
tale Organo la loro posizione. 
5. Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta  giorni,
dalla data in cui una Parte di una controversia notifica  formalmente
la sua decisione di presentare appello  alla  data  in  cui  l'Organo
d'appello rende pubblica la sua relazione.  Nel  fissare  il  proprio
calendario dei lavori, l'Organo d'appello tiene conto, se  del  caso,
delle disposizioni dell'articolo 4,  paragrafo  9.  Qualora  l'Organo
d'appello ritenga di non poter  presentare  la  sua  relazione  entro
sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del  ritardo,
indicando nel contempo il termine entro il quale prevede  di  poterlo
fare. In nessuna caso le procedure superano in novanta giorni. 
6. Un appello si limita alle questioni giuridiche  contemplate  nella
relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate  dal
panel. 
7.   L'Organo   d'appello   e'   dotato    dell'opportuno    sostegno
amministrativo e giuridico. 
8. Le spese delle persone che fanno parte dell'Organo d'appello,  ivi
comprese le spese di viaggio  e  di  soggiorno,  sono  a  carico  del
bilancio dell'OMC, conformemente ai  criteri  adottai  dal  Consiglio
generale sulla base delle raccomandazioni del Comitato del  bilancio,
finanze e amministrazione. 
Procedure per l'esame d'appello 
9. L'Organo d'appello, in consultazione con il Presidente del  DSB  e
con il Direttore generale, elabora delle  procedure  di  lavoro,  che
sono comunicate ai Membri per loro informazione. 
10. I lavori  dell'Organo  d'appello  sono  riservati.  le  relazioni
dell'Organo d'appello  sono  redatte  alla  luce  delle  informazioni
fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle Parti. 
11. Le opinioni espresse nelle relazioni dell'Organo d'appello  delle
persone che ne fanno parte sono anonime. 
12. L'Organo d'appello esamina  ciascuna  delle  questioni  sollevate
conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d'appello. 
13. L'Organo d'appello puo' confermare,  modificare  o  annullare  le
constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel. 
Adozione delle relazioni dell'Organo d'appello 
14. Una relazione dell'Organo d'appello  viene  adottata  dal  DSB  e
accettata incondizionatamente dalle Parti della controversia  a  meno
che il  DSB  decida  all'unanimita'  di  non  adottare  la  relazione
dell'Organo d'appello entro il termine di trenta giorni da quando  e'
stata distribuita ai Membri 8.  Tale  procedura  di  adozione  lascia
impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni su
una relazione dell'Organo d'appello.