Articolo 18 Comunicazioni con il panel o con l'Organo d'appello 1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'Organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame. 2. Le comunicazioni scritte al panel o all'Organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'Organo d'appello da un altro Membro e cosi' designate da tale Membro. Una Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che puo' essere divulgata.