(Allegato 2 - art. 18)
                             Articolo 18 
         Comunicazioni con il panel o con l'Organo d'appello 
1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con  l'Organo
d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame. 
2. Le comunicazioni scritte al  panel  o  all'Organo  d'appello  sono
trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe  a  disposizione
delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa
impedisce a una  Parte  di  una  controversia  di  rendere  pubbliche
dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come
informazioni riservate le informazioni fornite al panel o  all'Organo
d'appello da un altro Membro e cosi' designate da  tale  Membro.  Una
Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro,
una sintesi non riservata  delle  informazioni  contenute  nelle  sue
comunicazioni scritte che puo' essere divulgata.