(Allegato 2 - art. 2)
                             Articolo 2 
                           Amministrazione 
1. Si costituisce  l'Organo  di  conciliazione  per  amministrare  le
suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni  di-
verse di uno degli Accordi contemplati, le disposizioni in materia di
consultazione e  di  risoluzione  delle  controversie  degli  Accordi
contemplati. Il DSB e' dunque abilitato a costituire panel,  adottare
le  relazioni   dei   panel   e   dell'Organo   d'appello,   vigilare
sull'applicazione  delle  decisioni   e   delle   raccomandazioni   e
autorizzare le sospensioni di concessioni e altri  obblighi  previsti
dagli Accordi contemplati. Per quanto riguarda  le  controversie  che
dovrebbero insorgere in relazione a un Accordo contemplato che e'  un
Accordo commerciale plurilaterale, il termine "Membro" qui utilizzato
si riferisce unicamente  ai  Membri  Parti  dell'Accordo  commerciale
plurilaterale in questione. Nei casi in  cui  il  DSB  amministra  le
disposizioni in materia  di  risoluzione  delle  controversie  di  un
Accordo commerciale plurilaterale, solo i membri  Parti  dell'Accordo
possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB
in relazione a tale controversia. 
2.  Il  DSB  tiene  informati  i  Consigli  e  i  Comitati   dell'OMC
interessati di tutti gli sviluppi delle  controversie  relative  alle
disposizioni degli Accordi contemplati di loro competenza. 
3. Il DSB si riunisce ogniqualvolta e' necessario per svolgere le sue
funzioni nei termini previsti dalla presente Intesa. 
4. Quando le norme e le procedure della presente Intesa prevedono che
il  DSB  prenda   una   decisione,   tale   decisione   viene   presa
all'unanimita' 1. 
 
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1 Una decisione del DSB relativa a una questione  sottoposta  al  suo
esame si considera presa all'unanimita' se