(Allegato 2 - art. 21)
                             Articolo 21 
 Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni 
1.  Per  garantire  un'efficace  risoluzione  delle  controversie   a
vantaggio di tutti i Membri e' essenziale che le raccomandazioni e le
decisioni del DSB siano prontamente rispettate. 
2. Si dovrebbe prestare particolare  attenzione  alle  questioni  che
toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo Membri, per quanto
riguarda  le  misure  che  sono  state  oggetto  delle  procedure  di
risoluzione delle controversie. 
3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro  trenta  giorni
11 dalla data di adozione della relazione di un panel  o  dell'Organo
d'appello, il Membro interessato informa il DSB delle sue  intenzioni
per quanto riguarda  l'applicazione  delle  raccomandazioni  e  delle
decisioni  del  DSB.  Qualora  non  gli  sia  possibile   ottemperare
immediatamente  a  tali  raccomandazioni  e  decisioni,   il   Membro
interessato puo' farlo entro un  periodo  ragionevole.  Tale  periodo
ragionevole e': 
    a) il periodo preposto dal membro interessato, a condizione che 
       detto periodo sia approvato dal DSB,  oppure,  in  assenza  di
tale approvazione, 
    b) un periodo reciprocamente convenuto tra le Parti della 
       controversia entro quarantacinque giorni dalla data di 
       adozione delle raccomandazioni e delle decisioni,  oppure,  in
assenza di tale accordo, 
    c) un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro 
       novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o 
       delle decisioni 12. In tale arbitrato, l'arbitro 13 dovrebbe 
       attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare 
       le raccomandazioni o le decisioni di un panel o edll'Organo 
       d'appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di 
       adozione della relazione di un panel o dll'Organo d'appello. 
       Tale periodo, comunque, puo' essere piu' lungo o piu' corto, a
seconda delle specifiche circostanze. 
4. Fatta eccezione per i casi in cui il panel ol'Organo d'appello  ha
prorogato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 9 o  all'articolo
17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione,  il
periodo compreso tra la data di costituzione del panel da  parte  del
DSB e la data in cui  viene  stabilito  il  periodo  ragionevole  non
supera i quindici mesi, salvo  diverse  intese  tra  le  Parti  della
controversia. Qualora il panel o  l'Organo  d'appello  abbiano  preso
disposizioni per prorogare  i  termini  per  la  presentazione  delle
rispettive relazioni, si aggiunge al  periodo  di  quindici  mesi  un
periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che  il  periodo
complessivo non superi i diciotto mesi, a meno  che  le  Parti  della
controversia concordino che esistono circostanze eccezionali. 
5. In caso di disaccordo dell'esistenza o sulla compatibilita' con un
Accordo  contemplato  delle  misure  prese   per   ottemperare   alle
raccomandazioni  e  alle  decisioni,  tale  controversia  si  risolve
facendo  ricorso  alle  presenti  procedure  di   risoluzione   delle
controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. Il
panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data
in cui e' stato investito della questione. Qualora il  panel  ritenga
che non gli e' possibile  presentare  la  sua  relazione  entro  tale
termine,  informa  per  iscritto  il  DSB  dei  motivi  del  ritardo,
indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene  di  poterlo
fare. 
6.  Il  DSB  esercita  una   sorveglianza   sull'applicazione   delle
raccomandazioni   o   delle   decisioni   adottate.   La    questione
dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni puo' essere
sollevata presso il DSB da qualsiasi Membri in  qualsiasi  momento  a
partire dalla loro adozione. Salvo  diversa  decisione  del  DSB,  la
questione dell'applicazione delle raccomandazioni o  delle  decisioni
e' posta all'ordine del giorno della riunione del DSB sei  mesi  dopo
la data un cui si e' stabilito il periodo  ragionevole  conformemente
al paragrafo 3 e rimane all'ordine del giorno del DSB finche' non  e'
risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione  di  questo  tipo
del DSB, il Membro interessato  presenta  al  DSB  una  relazione  di
aggiornamento scritta  sui  suoi  progressi  nell'applicazione  delle
raccomandazioni o delle decisioni. 
7. Qualora la questione sia stata sollevata da un  paese  in  via  di
sviluppo Membro, il DSB esamina quali ulteriori  iniziative  adeguate
alle circostanze esso potrebbe prendere. 
8. Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo
Membro, nel  considerare  quali  iniziative  adeguate  si  potrebbero
prendere il  DSB  tiene  conto  non  solo  del  volume  degli  scambi
interessati alle misure oggetto del  reclamo,  ma  anche  delle  loro
ripercussioni sull'economia del  paese  in  via  di  sviluppo  Membro
interessato. 
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11 Qualora in questo periodo non sia in programma  una  riunione  del
DSB, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB. 
12 Qualora le Parti non riescano a concordare un arbitro entro  dieci
   giorni da quando la questione e' stata  sottoposta  ad  arbitrato,
   l'arbitro viene designato  dal  Direttore  generale,  entro  dieci
   giorni, previa consultazione delle Parti. 
13 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone.