Articolo 21 Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni 1. Per garantire un'efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i Membri e' essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate. 2. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni che toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo Membri, per quanto riguarda le misure che sono state oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie. 3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni 11 dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'Organo d'appello, il Membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il Membro interessato puo' farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole e': a) il periodo preposto dal membro interessato, a condizione che detto periodo sia approvato dal DSB, oppure, in assenza di tale approvazione, b) un periodo reciprocamente convenuto tra le Parti della controversia entro quarantacinque giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni e delle decisioni, oppure, in assenza di tale accordo, c) un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o delle decisioni 12. In tale arbitrato, l'arbitro 13 dovrebbe attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare le raccomandazioni o le decisioni di un panel o edll'Organo d'appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di adozione della relazione di un panel o dll'Organo d'appello. Tale periodo, comunque, puo' essere piu' lungo o piu' corto, a seconda delle specifiche circostanze. 4. Fatta eccezione per i casi in cui il panel ol'Organo d'appello ha prorogato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 9 o all'articolo 17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui viene stabilito il periodo ragionevole non supera i quindici mesi, salvo diverse intese tra le Parti della controversia. Qualora il panel o l'Organo d'appello abbiano preso disposizioni per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge al periodo di quindici mesi un periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che il periodo complessivo non superi i diciotto mesi, a meno che le Parti della controversia concordino che esistono circostanze eccezionali. 5. In caso di disaccordo dell'esistenza o sulla compatibilita' con un Accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. Il panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data in cui e' stato investito della questione. Qualora il panel ritenga che non gli e' possibile presentare la sua relazione entro tale termine, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare. 6. Il DSB esercita una sorveglianza sull'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni puo' essere sollevata presso il DSB da qualsiasi Membri in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. Salvo diversa decisione del DSB, la questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni e' posta all'ordine del giorno della riunione del DSB sei mesi dopo la data un cui si e' stabilito il periodo ragionevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all'ordine del giorno del DSB finche' non e' risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione di questo tipo del DSB, il Membro interessato presenta al DSB una relazione di aggiornamento scritta sui suoi progressi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni. 7. Qualora la questione sia stata sollevata da un paese in via di sviluppo Membro, il DSB esamina quali ulteriori iniziative adeguate alle circostanze esso potrebbe prendere. 8. Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo Membro, nel considerare quali iniziative adeguate si potrebbero prendere il DSB tiene conto non solo del volume degli scambi interessati alle misure oggetto del reclamo, ma anche delle loro ripercussioni sull'economia del paese in via di sviluppo Membro interessato. ------------------ 11 Qualora in questo periodo non sia in programma una riunione del DSB, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB. 12 Qualora le Parti non riescano a concordare un arbitro entro dieci giorni da quando la questione e' stata sottoposta ad arbitrato, l'arbitro viene designato dal Direttore generale, entro dieci giorni, previa consultazione delle Parti. 13 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone.