Articolo 22 Compensazione e sospensione di concessioni 1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si puo' fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia ne' la compensazione, ne' la sospensione di concessioni o altro obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli Accordi contemplati. La compensazione e' una misura spontanea e, se viene concessa, dev'essere compatibile con gli Accordi contemplati. 2. Qualora il Membro interessato non renda la misura risulta incompatibile con un Accordo contemplato conforme a detto Accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro un periodo ragionevole stabilito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, tale Membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi Parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi Parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie puo' chiedere al DSB l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati nei confronti del Membro interessato. 3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la Parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure seguenti: a) il principio generale e' che la Parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l'Organo d'appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici; b) qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore o agli stessi settori, essa puo' chiedere di sospendere concessioni o altro obblighi in altri settori contemplati dallo stesso Accordo; c) qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati dallo stesso Accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa puo' chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro Accordo contemplato; d) nell'applicazione dei principi di cui sopra, la Parte in questione tiene conto: i) degli scambi nel settore o nel quadro dell'Accordo in relazione al quale il panel o l'Organo d'appello hanno rilevato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici, e dell'importanza di tali scambi per detta Parte; ii) degli elementi economici piu' generali legati all'annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle piu' generali conseguenze economiche della sospensione delle concessioni o di altri obblighi; e) qualora tale Parte decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle lettere b) o c), essa ne specificai motivi della sua richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSB, essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai Consigli competenti, nonche', nel caso di una richiesta ai sensi della lettera b), agli organismi settoriali competenti; f) ai fini del presente paragrafo, per "settore" si intende: i) per quanto riguarda le merci, tutte le merci; ii) per quanto riguarda i servizi, un settore principale quale individuato nella "Classificazione dei settori dei servizi" aggiornata che specifica tali settori 14; iii) per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle categorie dei diritti di proprieta' intellettuale di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della Parte II, o degli obblighi di cui alle Parti III o IV dell'Accordo TRIPS. g) ai fini del presente paragrafo, per "Accordo" si intende: i) per quanto riguarda le merci, gli Accordi figuranti nell'Allegato 1A dell'Accordo OMC, considerati nel complesso, nonche' gli Accordi commerciali plurilaterali nella misura in cui le Parti interessate alla controversia sono Parti di tali Accordi; ii) per quanto riguarda i servizi, il GATS; iii) per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale, l'Accordo TRIPS; 4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal DSB e' equivalente al livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici. 5. Il DSB non autorizza la sospensione di concessioni o di altri obblighi se un Accordo contemplato vieta tale sospensione. 6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, il DSB autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza ragionevole a meno che il DSB decida all'unanimita' di respingere la richiesta. Tuttavia, se il Membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una Parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la questione e' sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato e' svolto dal panel originale, se i suoi membri disponibili, o da un arbitro 15 designato dal Direttore generale e si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell'arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi. 7. L'arbitro 16 che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione e' equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici. L'arbitro puo' inoltre stabilire se la sospensione di concessioni o di altri obblighi proposta e' consentita dall'Accordo contemplato. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato esamina tale affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3, l'arbitro esamina tale affermazione. Se l'arbitro stabilisce che non si sono seguiti detti principi e procedure, la parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo 3. Le Parti accettano la decisione dell'arbitro che considerano definitiva e le Parti interessate non chiedono un secondo arbitrato. Il DSB viene prontamente informato della decisione dell'arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta e' compatibile con la decisione dell'arbitro, a meno che il DSB decida all'unanimita' di respingere la richiesta. 8. La sospensione di concessioni o altri obblighi e' provvisoria e si applica soltanto finche' non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un Accordo contemplato o finche' il Membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all'annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finche' non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui e' stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli Accordi contemplati. 9. Le disposizioni degli Accordi contemplati in materia di risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a misure che incidono sul loro rispetto adottate da amministrazioni o autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro. Qualora il DSB abbia stabilito che non e' stata rispettata una disposizione di un Accordo contemplato, il Membro responsabile adotta le misure ragionevoli in suo potere affinche' tale disposizione sia rispettata. Nei casi in cui non e' stato possibile garantire il rispetto di tali disposizioni, si applicano le disposizioni degli Accordi contemplati e della presente Intesa relative alla compensazione e alla sospensione di concessioni o altri obblighi 17. ------------- 14 Nell'elenco del documento MTN.GNS/W/120 figurano 11 settori. 15 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone. 16 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone, o ai membri del panel originale qualora quest'ultimo funga da arbitro. 17 Qualora le disposizioni di un Accordo contemplato relative a misure prese da amministrazioni o da autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro contengano disposizioni diverse dalle disposizioni del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'Accordo contemplato in questione.