(Allegato 2 - art. 22)
                             Articolo 22 
             Compensazione e sospensione di concessioni 
1. La compensazione e  la  sospensione  di  concessioni  o  di  altri
obblighi sono misure provvisorie cui si puo' fare ricorso nei casi in
cui le raccomandazioni e le decisioni non siano  applicate  entro  un
periodo  ragionevole.  Tuttavia  ne'   la   compensazione,   ne'   la
sospensione di concessioni o altro  obblighi  sono  preferibili  alla
piena applicazione di una  raccomandazione  per  rendere  una  misura
conforme agli Accordi contemplati. La  compensazione  e'  una  misura
spontanea e,  se  viene  concessa,  dev'essere  compatibile  con  gli
Accordi contemplati. 
2.  Qualora  il  Membro  interessato  non  renda  la  misura  risulta
incompatibile con un Accordo contemplato conforme a detto  Accordo  o
non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni  entro
un periodo ragionevole stabilito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
3, tale Membro avvia, se invitato a farlo, e non  oltre  la  scadenza
del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi Parte abbia invocato
le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di  stabilire
una compensazione reciprocamente  accettabile.  Qualora  entro  venti
giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non  sia  stata
convenuta una  compensazione  reciprocamente  accettabile,  qualsiasi
Parte abbia invocato le procedure di risoluzione  delle  controversie
puo' chiedere al DSB l'autorizzazione a sospendere l'applicazione  di
concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati  nei
confronti del Membro interessato. 
3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere,  la
Parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure seguenti: 
    a) il principio generale e' che la Parte che sporge reclamo 
       dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o 
       altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi 
       settori rispetto ai quali il panel o l'Organo d'appello ha 
       riscontrato una violazione o altre  forme  di  annullamento  o
pregiudizio dei benefici; 
    b) qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace 
       sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo 
       stesso settore o agli stessi settori, essa puo' chiedere di 
       sospendere concessioni  o  altro  obblighi  in  altri  settori
contemplati dallo stesso Accordo; 
    c) qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace 
       sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri 
       settori contemplati dallo stesso Accordo, e le circostanze 
       siano sufficientemente gravi, essa puo' chiedere di sospendere 
       concessioni o altri obblighi derivanti  da  un  altro  Accordo
contemplato; 
    d) nell'applicazione dei principi di cui sopra, la Parte in 
       questione tiene conto: 
        i) degli scambi nel settore o nel quadro dell'Accordo in 
               relazione al quale il panel o l'Organo d'appello hanno 
              rilevato una violazione o altre forme di annullamento o 
                  pregiudizio dei benefici, e dell'importanza di tali 
             scambi per detta Parte; 
        ii) degli elementi economici piu' generali legati 
               all'annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle 
               piu' generali conseguenze economiche della sospensione 
             delle concessioni o di altri obblighi; 
    e) qualora tale Parte decida di chiedere l'autorizzazione a 
       sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle 
       lettere b) o c), essa ne specificai motivi della sua 
       richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSB, 
       essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai Consigli 
       competenti, nonche', nel caso di una richiesta ai sensi  della
lettera b), agli organismi settoriali competenti; 
    f) ai fini del presente paragrafo, per "settore" si intende: 
        i) per quanto riguarda le merci, tutte le merci; 
        ii) per quanto riguarda i servizi, un settore principale 
                 quale individuato nella "Classificazione dei settori 
              dei servizi" aggiornata che specifica tali settori 14; 
        iii) per quanto riguarda i diritti di proprieta' 
                 intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle 
                 categorie dei diritti di proprieta' intellettuale di 
              cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della Parte II, o 
               degli obblighi di cui alle Parti III o IV dell'Accordo 
              TRIPS. 
    g) ai fini del presente paragrafo, per "Accordo" si intende: 
        i) per quanto riguarda le merci, gli Accordi figuranti 
                   nell'Allegato 1A dell'Accordo OMC, considerati nel 
                           complesso, nonche' gli Accordi commerciali 
               plurilaterali nella misura in cui le Parti interessate 
              alla controversia sono Parti di tali Accordi; 
        ii) per quanto riguarda i servizi, il GATS; 
        iii) per quanto riguarda i diritti di proprieta' 
              intellettuale, l'Accordo TRIPS; 
4.  Il  livello  di  sospensione  di  concessioni  o  altri  obblighi
autorizzato dal DSB e' equivalente al livello dell'annullamento o del
pregiudizio dei benefici. 
5. Il DSB non autorizza la sospensione  di  concessioni  o  di  altri
obblighi se un Accordo contemplato vieta tale sospensione. 
6. Quando si verifica la situazione di cui al  paragrafo  2,  il  DSB
autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o  di  altri
obblighi entro trenta giorni dalla scadenza ragionevole a meno che il
DSB decida all'unanimita' di respingere la richiesta. Tuttavia, se il
Membro interessato contesta il livello della sospensione proposta,  o
sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui  al
paragrafo 3 nei casi in cui  una  Parte  che  ha  sporto  reclamo  ha
chiesto di  essere  autorizzata  a  sospendere  concessioni  o  altri
obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la  questione
e' sottoposta ad  arbitrato.  Tale  arbitrato  e'  svolto  dal  panel
originale, se i suoi membri disponibili, o da un arbitro 15 designato
dal Direttore generale e si  conclude  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del periodo ragionevole. Nel  corso  dell'arbitrato  non  si
sospendono concessioni o altri obblighi. 
7. L'arbitro 16 che opera ai sensi del paragrafo  6  non  esamina  la
natura  delle  concessioni  o  degli  altri  obblighi  oggetto  della
sospensione, ma stabilisce se  il  livello  di  tale  sospensione  e'
equivalente al livello di annullamento o  pregiudizio  dei  benefici.
L'arbitro puo' inoltre stabilire se la sospensione di  concessioni  o
di altri obblighi proposta e'  consentita  dall'Accordo  contemplato.
Tuttavia, se  la  questione  sottoposta  ad  arbitrato  esamina  tale
affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui
al paragrafo 3, l'arbitro esamina  tale  affermazione.  Se  l'arbitro
stabilisce che non si sono seguiti detti  principi  e  procedure,  la
parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo  3.
Le  Parti  accettano  la  decisione  dell'arbitro   che   considerano
definitiva e le Parti interessate non chiedono un secondo  arbitrato.
Il DSB viene prontamente informato  della  decisione  dell'arbitro  e
autorizza,  a  richiesta,  la  sospensione  di  concessioni  o  altri
obblighi  se  la  richiesta   e'   compatibile   con   la   decisione
dell'arbitro, a meno che il DSB decida all'unanimita'  di  respingere
la richiesta. 
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi e' provvisoria e si
applica soltanto  finche'  non  viene  abolita  la  misura  giudicata
incompatibile con un Accordo contemplato o finche' il Membro che deve
applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova  una  soluzione
all'annullamento o al pregiudizio dei  benefici,  o  finche'  non  si
trova  una  soluzione  reciprocamente  soddisfacente.   Conformemente
all'articolo  21,  paragrafo  6,  il  DSB  continua  a  tenere  sotto
controllo l'applicazione  delle  raccomandazioni  o  delle  decisioni
adottate, anche nei casi in cui e' stata fornita una compensazione  o
sono stati sospesi concessioni o altri obblighi  ma  non  sono  state
applicate le raccomandazioni per rendere  una  misura  conforme  agli
Accordi contemplati. 
9.  Le  disposizioni  degli  Accordi  contemplati   in   materia   di
risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a
misure che incidono sul loro rispetto adottate da  amministrazioni  o
autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro. Qualora  il
DSB abbia stabilito che non e' stata rispettata una  disposizione  di
un Accordo contemplato,  il  Membro  responsabile  adotta  le  misure
ragionevoli in suo potere affinche' tale disposizione sia rispettata. 
Nei casi in cui non e' stato possibile garantire il rispetto di  tali
disposizioni, si applicano le disposizioni degli Accordi  contemplati
e  della  presente  Intesa  relative  alla   compensazione   e   alla
sospensione di concessioni o altri obblighi 17. 
 
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14 Nell'elenco del documento MTN.GNS/W/120 figurano 11 settori. 
15 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone. 
16 L'espressione "arbitro" puo' riferirsi a una o piu' persone, o  ai
membri del panel originale qualora quest'ultimo funga da arbitro. 
17 Qualora le disposizioni  di  un  Accordo  contemplato  relative  a
   misure prese da amministrazioni o da autorita' regionali o  locali
   sul territorio di un Membro contengano disposizioni diverse  dalle
   disposizioni del presente paragrafo,  prevalgono  le  disposizioni
   dell'Accordo contemplato in questione.