(Allegato 2 - art. 23)
                             Articolo 23 
              Consolidamento del sistema multilaterale 
1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di  obblighi
o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti  dagli
Accordi contemplati o  di  un  impedimento  al  conseguimento  di  un
obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano
le norme e procedure della presente Intesa. 
2. In tali casi, i Membri: 
    a) non concludono che si e' verificata una violazione, che sono 
        stati annullati o pregiudicati benefici o che e' stato 
        impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi 
        contemplati se non facendo ricorso alla procedura di 
        risoluzione delle controversie conformemente alle norme e 
        procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale 
        conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni 
        contenute nella relazione del panel o dell'Organo d'appello 
        adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi  della
presente Intesa; 
    b) seguono procedure di cui all'articolo 21 per stabilire il 
       periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato  puo'
applicare le raccomandazioni e le decisioni; e 
    c) seguono le procedure di cui all'articolo 22 per stabilire il 
       livello della sospensione delle concessioni o di altri 
       obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente 
       alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o 
       altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta 
       alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle 
       decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da  parte  del
Membro interessato.