Articolo 24 Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati Membri 1. In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause di una controversia e di risoluzione delle controversie in cui e' coinvolto un paese meno avanzato Membro, si presta particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati Membri. A questo proposito, i Membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia coinvolto un paese meno avanzato Membro. Qualora si constati che un annullamento o un pregiudizio dei benefici e' derivato da una misura adottata da un paese meno avanzato Membro, le Parti che hanno sporto reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni o nel chiedere l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi conformemente alle presenti procedure. 2. Nei casi di risoluzione delle controversie in cui e' coinvolto un paese meno sviluppato Membro, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, il Direttore generale o il Presidente del DSB offrono, a richiesta di un paese meno avanzato Membro, i loro buoni uffici, la loro opera di conciliazione e mediazione per aiutare le Parti a risolvere la loro controversia, prima che venga presentata una richiesta di costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il Direttore generale o il Presidente del DSB possono consultare qualsiasi fronte che l'uno o l'altro ritenga opportuno consultare.