(Allegato 2 - art. 24)
                             Articolo 24 
      Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati Membri 
1. In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause  di
una controversia e  di  risoluzione  delle  controversie  in  cui  e'
coinvolto un  paese  meno  avanzato  Membro,  si  presta  particolare
attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati  Membri.
A questo proposito, i Membri danno prova di moderazione nel sollevare
questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia  coinvolto
un  paese  meno  avanzato  Membro.  Qualora  si   constati   che   un
annullamento o un pregiudizio dei benefici e' derivato da una  misura
adottata da un paese meno avanzato Membro, le Parti che hanno  sporto
reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni  o  nel
chiedere l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di  concessioni
o altri obblighi conformemente alle presenti procedure. 
2. Nei casi di risoluzione delle controversie in cui e' coinvolto  un
paese  meno  sviluppato  Membro,  qualora  non  si  sia  trovata  una
soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni,  il  Direttore
generale o il Presidente del DSB offrono, a  richiesta  di  un  paese
meno  avanzato  Membro,  i  loro  buoni  uffici,  la  loro  opera  di
conciliazione e mediazione per aiutare le Parti a risolvere  la  loro
controversia,  prima  che   venga   presentata   una   richiesta   di
costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il  Direttore
generale o il Presidente del DSB possono consultare qualsiasi  fronte
che l'uno o l'altro ritenga opportuno consultare.