(Allegato 2 - art. 25)
                             Articolo 25 
                              Arbitrato 
1. Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito  come  sistema
alternativo di risoluzione delle  controversie,  puo'  facilitare  la
soluzione  di   determinate   controversie   relative   a   questioni
chiaramente definite da entrambe le Parti. 
2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Intesa, il ricorso
all'arbitrato e' soggetto alla reciproca intesa  tra  le  Parti,  che
concordano  le  procedure  da  seguire.  Gli  accordi  di   ricorrere
all'arbitrato sono notificati a  tutti  i  Membri  con  un  preavviso
sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale. 
3. Gli altri Membri possono diventare Parti di un processo  arbitrale
sono previo accordo delle Parti che hanno concordato di fare  ricorso
all'arbitrato. Le Parti  coinvolte  nei  procedimenti  concordano  di
attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al  DSB
e al Consiglio o al Comitato di ogni  Accordo  pertinente,  presso  i
quali qualsiasi Membro puo' sollevare  qualsiasi  questione  ad  essi
relativa. 
4. Gli articolo 21 e 22 della presente Intesa si  applicano,  mutatis
mutandis, ai lodi arbitrali.