Articolo 26 1. Reclami non relativi a violazioni, del tipo descritto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 Quando a un Accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'articolo XIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, un panel o l'Organo d'appello possono emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una Parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'Accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'Accordo a causa dell'applicazione da parte di un Membro di una misura, contraria o meno alle disposizioni del suddetto Accordo. Se e nella misura in cui detta Parte ritiene e un panel o l'Organo d'appello stabilisce che un caso riguarda una misura che non e' in conflitto con le disposizioni di un Accordo contemplato cui sono applicabili le disposizioni dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, si applicano le procedure della presente Intesa, soggette alle seguenti condizioni. a) La Parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun reclamo relativo a una misura che non e' in conflitto con l'Accordo contemplato in questione; b) qualora si sia constatato che una misura annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'Accordo contemplato in questione o impedisce il conseguimento di un obiettivo di tale Accordo senza che vi siano violazioni dell'Accordo, non c'e' l'obbligo di ritirare tale misura. In questi casi, tuttavia, il panel o l'Organo d'appello raccomandano che il Membro interessato trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente; c) in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, l'arbitrato di cui all'articolo 21, paragrafo 3 puo' comprendere, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, una determinazione del livello di benefici che sono stati annullati o pregiudicati e suggerire modi per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che non e' vincolante per le Parti della controversia; d) in deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, la compensazione puo' far parte della soluzione reciprocamente soddisfacente che costituisce la risoluzione definitiva di una controversia. 2. Reclami del tipo descritto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994 Quando a un Accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994, un panel puo' emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una Parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'Accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'Accordo a causa dell'esistenza di una situazione diversa da quelle cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) dell'articolo XXIII del GATT 1994. Se e nella misura in cui detta Parte ritiene e un panel stabilisce che la questione e' contemplata dal presente paragrafo, le procedure della presente Intesa si applicano sono fino al punto della procedura in cui la relazione del panel e' stata distribuita ai Membri. Si applicano le norme e le procedure in materia di risoluzione delle controversie contenute nella Decisione del 12 aprile 1989 (BISD 36S/61-67) all'esame in vista dell'adozione, alla sorveglianza e all'applicazione delle raccomandazioni e decisioni. Si applicano inoltre le seguenti condizioni: a) la Parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun punto sollevato in relazione alle questioni contemplate dal presente paragrafo; b) nei casi relativi alle questioni contemplate dal presente paragrafo, se un panel constata che determinati casi riguardano anche questioni relative alla risoluzione delle controversie diverse da quelle contemplate dal presente paragrafo, il panel presenta al DSB una relazione in cui affronta tali questioni e una relazione distinta sulle questioni contemplate dal presente paragrafo.