APPENDICE 1 ACCORDI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE INTESA A) Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio B) Accordi commerciali multilaterali Allegato 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci Allegato 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi Allegato 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio Allegato a: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano le risoluzione delle controversie C) Accordi commerciali plurilaterali Allegato 4: Accordo sul commercio di aeromobili civili Accordo sugli appalti pubblici Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari Accordo internazionale sulle carni bovine L'applicabilita' della presente Intesa agli Accordi commerciali plurilaterali e' soggetta all'adozione di una decisione delle Parti di ciascun Accordo che specifichi le condizioni di applicabilita' dell'Intesa a quello specifico Accordo, compresa qualsiasi norma o procedura aggiuntiva o speciale a inserire nell'Appendice 2, nella forma notificata al DSB. APPENDICE 2 NORME E PROCEDURE SPECIALI O AGGIUNTIVE CONTENUTE NEGLI ACCORDI CONTEMPLATI Accordo Norme e procedure Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie 11.2 Accordo sui tessili e sull'abbigliamento 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.12 Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi 14.2, 14.4, Allegato Allegato 2 Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 17.4, 17.7 Accordo relativo all'applicazione del'articolo VII del GATT 1994 19.3, 19.5, Allegato II.2(f), 3, 9, 21 Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 4.2, 4.12, 6.6, 7.2 - 7.10, 8.5 nota 35, 24.4, 27.7, Allegato Allegato V Accordo generale sugli scambi di servizi XXII.3, XXIII.3 Allegato sui servizi finanziari 4 Allegato sui servizi di trasporto aereo 4 Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'Accordo generale sugli scambi di servizi 1 - 5 L'elenco di norme e procedure della presente Appendice comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione puo' essere pertinente in questo contesto. Eventuali norme e procedure aggiuntive o speciali degli Accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organismi competenti di ciascun Accordo e notificate al DSB. APPENDICE 3 PROCEDURE DI LAVORO 1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni pertinenti della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro. 2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le Parti della controversia, e le Parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito del panel a comparire dinanzi al panel. 3. Le delibere del panel e i documenti ad esso presentati rimangono riservati. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel da un altro Membro e cosi' designate da tale Membro. Quando una Parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al panel, essa fornisce anche, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che puo' essere divulgata. 4. Prima della prima riunione di merito del panel con le Parti, le Parti della controversia trasmettono al panel comunicazioni scritte in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni. 5. Nel corso ella sua prima riunione di merito con le Parti, il panel chiede alla Parte che ha sporto reclamo di esporre la propria tesi. Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede alla Parte nei confronti della quale e' stato sporto reclamo di esporre il suo punto di vista. 6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse nella controversia sono invitati per iscritto ad esporre le loro opinioni in un'apposita sessione della prima riunione di merito del panel. Tutti questi terzi possono presenziare all'intera sessione. 7. Le contestazioni formali avvengono nel corso di una seconda riunione di merito del panel. La Parte nei confronti della quale e' stato sporto reclamo ha diritto di prendere la parola per prima, seguita dalla Parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione, le Parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta. 8. Il panel puo' in qualsiasi momento porre domande e chiedere spiegazioni alle Parti, nel corso di una riunione con le Parti o per iscritto. 9. Le Parti della controversia ed eventuali terzi invitati a presentare il loro punto di vista conformemente all'articolo 10 mettono a disposizione del panel una versione scritta delle loro dichiarazioni orali. 10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9 si effettuano in presenza delle Parti. Inoltre le comunicazioni scritte di ciascuna Parte, comprese eventuali osservazioni sulla sezione descrittiva della relazione e le risposte alle domande formu- late dal panel, sono messe a disposizione della controparte o delle controparti. 11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel. 12. calendario proposto per i lavori del panel: a) ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle Parti: 1) Parte che ha sporto reclamo 3-6 settimane 2) Parte nei confronti della quale si e' sporto reclamo 2-3 settimane b) data, ora e luogo della prima riunione di merito con le Parti; sessione con i terzi; 1-2 settimane d) data, ora e luogo della seconda riunione di merito con le Parti 1-2 settimane e) invio alle Parti della sezione descrittiva della relazione; 2-4 settimane f) ricevimento delle osservazioni delle Parti sulla sezione descrittiva della relazione 2 settimane g) presentazione della relazione interinale, comprensiva di constatazioni e conclusioni, alle Parti; 2-4 settimane h) termine entro il quale le Parti possono richiedere la revisione di una o piu' sezioni della relazione; 1 settimana i) periodo di revisione da parte del panel, comprese eventuali ulteriori riunioni con le Parti; 2 settimane j) presentazione della relazione finale alle Parti della controversia; 2 settimane k) diffusione ai Membri della relazione finale; 3 settimane Il calendario di cui sopra puo' essere modificato alla luce di sviluppi imprevisti. Se necessario si convocano ulteriori riunioni con le Parti. APPENDICE 4 GRUPPI DI STUDIO DI ESPERTI Ai gruppi di studio di esperti istituiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le procedure seguenti. 1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l'autorita' del panel. I loro mandati e le loro procedure di lavoro particolareggiate sono stabiliti dal panel, essi si riferiscono al panel. 2. Le partecipazioni ai gruppi di lavoro di esperti e' limitata a persone esperte e professionalmente qualificate nel campo in questione. 3. I cittadini delle Parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle Parti della controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui il panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessita' di competenze scientifiche specialistiche. I pubblici funzionari delle Parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti. i Membri dei gruppi di studio di esperti operano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di pubbliche amministrazioni, ne' di alcuna organizzazione. Le pubbliche amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono loro istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di studio di esperti. 4. I gruppi di studio di esperti possono consultare e chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualsiasi fonte ritengano opportuna. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a una fonte soggetta alla giurisdizione di un Membro, un gruppo di studio di esperti ne informa la pubblica amministrazione di quel Membro. Ogni Membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti che tale gruppo di studio di esperti giudica necessaria e opportuna. 5. Le Parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a meno che si tratti di informazioni riservate. Le informazioni riservate fornite al gruppo di studio di esperti non sono divulgate senza autorizzazione formale della pubblica amministrazione, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Qualora tali informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma la loro divulgazione da parte del gruppo di studio di esperti non sia autorizzata, la pubblica amministrazione, l'organizzazione o la persona che fornisce le informazioni fornisce anche una sintesi non riservata delle informazioni. 6. Il gruppo di studio di esperti presenta alle Parti della controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le loro osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale, che viene presentata anche alle Parti della controversia quando viene presentata al panel. La relazione finale del gruppo di studio di esperti ha unicamente valore consultivo.