(Allegato 2 - Appendici)
                             APPENDICE 1 
              ACCORDI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE INTESA 
A) Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio 
B) Accordi commerciali multilaterali 
    Allegato 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci 
    Allegato 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi 
    Allegato 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' 
                   intellettuale attinenti al commercio 
    Allegato a: Intesa sulle norme e sulle procedure che 
                   disciplinano le risoluzione delle controversie 
C) Accordi commerciali plurilaterali 
    Allegato 4: Accordo sul commercio di aeromobili civili 
                          Accordo sugli appalti pubblici 
                                  Accordo internazionale sui prodotti 
                lattiero-caseari 
                          Accordo internazionale sulle carni bovine 
    L'applicabilita' della presente Intesa agli  Accordi  commerciali
plurilaterali e' soggetta all'adozione di una decisione  delle  Parti
di ciascun Accordo che specifichi  le  condizioni  di  applicabilita'
dell'Intesa a quello specifico Accordo, compresa  qualsiasi  norma  o
procedura aggiuntiva o speciale a inserire  nell'Appendice  2,  nella
forma notificata al DSB. 
                             APPENDICE 2 
               NORME E PROCEDURE SPECIALI O AGGIUNTIVE 
                 CONTENUTE NEGLI ACCORDI CONTEMPLATI 
Accordo Norme e procedure 
Accordo sull'applicazione delle misure 
        sanitarie e fitosanitarie 11.2 
Accordo sui tessili e sull'abbigliamento 2.14, 2.21, 4.4,  5.2,  5.4,
5.6, 6.9, 6.10, 
                                                6.11, 8.1, 8.12 
   Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi 14.2, 14.4, Allegato 
                                                Allegato 2 
Accordo relativo all'applicazione 
        dell'articolo VI del GATT 1994 17.4, 17.7 
Accordo relativo all'applicazione 
        del'articolo VII del GATT 1994 19.3, 19.5, 
                                                Allegato II.2(f), 3, 
                                                9, 21 
Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure 
        compensative 4.2, 4.12, 6.6, 7.2 - 
                                                7.10, 8.5 nota 35, 
                                                24.4, 27.7, Allegato 
                                                Allegato V 
Accordo generale sugli scambi di servizi XXII.3, XXIII.3 
        Allegato sui servizi finanziari 4 
        Allegato sui servizi di trasporto aereo 4 
Decisione relativa ad alcune procedure di 
        risoluzione delle controversie per 
        quanto riguarda l'Accordo generale 
        sugli scambi di servizi 1 - 5 
        L'elenco  di  norme  e  procedure  della  presente  Appendice
comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione
puo' essere pertinente in questo contesto. 
        Eventuali norme  e  procedure  aggiuntive  o  speciali  degli
Accordi  commerciali  plurilaterali   determinate   dagli   organismi
competenti di ciascun Accordo e notificate al DSB. 
                             APPENDICE 3 
                         PROCEDURE DI LAVORO 
1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni  pertinenti
della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure  di
lavoro. 
2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le Parti della  controversia,
e le Parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito  del
panel a comparire dinanzi al panel. 
3. Le delibere del panel e i documenti ad esso  presentati  rimangono
riservati. Nessun elemento della  presente  Intesa  impedisce  a  una
Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative
alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate
le informazioni fornite al panel da un altro Membro e cosi' designate
da tale Membro. Quando una Parte di  una  controversia  presenta  una
versione riservata delle sue comunicazioni  scritte  al  panel,  essa
fornisce anche, a richiesta di un Membro, una sintesi  non  riservata
delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che puo'  essere
divulgata. 
4. Prima della prima riunione di merito del panel con  le  Parti,  le
Parti della controversia trasmettono al panel  comunicazioni  scritte
in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni. 
5. Nel corso ella sua prima riunione di merito con le Parti, il panel
chiede alla Parte che ha sporto reclamo di esporre la  propria  tesi.
Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede  alla  Parte
nei confronti della quale e' stato sporto reclamo di esporre  il  suo
punto di vista. 
6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse  nella
controversia sono invitati per iscritto ad esporre le  loro  opinioni
in un'apposita sessione della prima riunione  di  merito  del  panel.
Tutti questi terzi possono presenziare all'intera sessione. 
7. Le contestazioni  formali  avvengono  nel  corso  di  una  seconda
riunione di merito del panel. La Parte nei confronti della  quale  e'
stato sporto reclamo ha diritto di  prendere  la  parola  per  prima,
seguita dalla Parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione, le
Parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta. 
8. Il panel puo'  in  qualsiasi  momento  porre  domande  e  chiedere
spiegazioni alle Parti, nel corso di una riunione con le Parti o  per
iscritto. 
9.  Le  Parti  della  controversia  ed  eventuali  terzi  invitati  a
presentare il loro  punto  di  vista  conformemente  all'articolo  10
mettono a disposizione del panel  una  versione  scritta  delle  loro
dichiarazioni orali. 
10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei
casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9  si
effettuano in presenza delle Parti. Inoltre le comunicazioni  scritte
di ciascuna Parte,  comprese  eventuali  osservazioni  sulla  sezione
descrittiva della relazione e le risposte alle  domande  formu-  late
dal panel, sono  messe  a  disposizione  della  controparte  o  delle
controparti. 
11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel. 
12. calendario proposto per i lavori del panel: 
     a) ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle Parti: 
         1) Parte che ha sporto reclamo 3-6 settimane  2)  Parte  nei
confronti della quale si 
                                      e' sporto reclamo 2-3 settimane 
     b) data, ora e luogo della prima riunione 
         di merito con le Parti; sessione con i 
         terzi; 1-2 settimane 
     d) data, ora e luogo della seconda riunione 
         di merito con le Parti 1-2 settimane 
     e) invio alle Parti della sezione 
         descrittiva della relazione; 2-4 settimane 
     f) ricevimento delle osservazioni delle 
         Parti sulla sezione descrittiva della 
         relazione 2 settimane 
     g) presentazione della relazione 
         interinale, comprensiva di 
         constatazioni e conclusioni, alle Parti; 2-4 settimane 
     h) termine entro il quale le Parti possono 
         richiedere la revisione di una o piu' 
         sezioni della relazione; 1 settimana 
     i) periodo di revisione da parte del panel, 
         comprese eventuali ulteriori riunioni 
         con le Parti; 2 settimane 
     j) presentazione della relazione finale 
         alle Parti della controversia; 2 settimane 
     k) diffusione ai Membri della relazione 
         finale; 3 settimane 
   Il calendario di cui sopra puo' essere  modificato  alla  luce  di
sviluppi imprevisti. Se necessario si  convocano  ulteriori  riunioni
con le Parti. 
                             APPENDICE 4 
                     GRUPPI DI STUDIO DI ESPERTI 
   Ai gruppi  di  studio  di  esperti  istituiti  conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le
procedure seguenti. 
1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l'autorita' del panel.
I loro mandati e le loro procedure di lavoro  particolareggiate  sono
stabiliti dal panel, essi si riferiscono al panel. 
2. Le partecipazioni ai gruppi di lavoro di  esperti  e'  limitata  a
persone  esperte  e  professionalmente  qualificate  nel   campo   in
questione. 
3. I cittadini delle Parti della controversia non fanno parte  di  un
gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle Parti  della
controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in  cui  il
panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessita' di
competenze scientifiche specialistiche. I pubblici  funzionari  delle
Parti della controversia non fanno parte di un gruppo  di  studio  di
esperti. i Membri dei gruppi di studio di esperti  operano  a  titolo
personale   e   non   in   quanto   rappresentanti    di    pubbliche
amministrazioni,  ne'  di   alcuna   organizzazione.   Le   pubbliche
amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono  loro
istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di
studio di esperti. 
4. I gruppi di  studio  di  esperti  possono  consultare  e  chiedere
informazioni  e  consulenze  tecniche  a  qualsiasi  fonte  ritengano
opportuna. Prima di chiedere tali informazioni  o  consulenze  a  una
fonte soggetta alla giurisdizione di un Membro, un gruppo  di  studio
di esperti ne informa la pubblica  amministrazione  di  quel  Membro.
Ogni Membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta
richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti
che tale gruppo di studio di esperti giudica necessaria e opportuna. 
5. Le Parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni
pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a  meno  che  si
tratti di informazioni riservate. Le informazioni  riservate  fornite
al  gruppo  di  studio  di   esperti   non   sono   divulgate   senza
autorizzazione    formale     della     pubblica     amministrazione,
dell'organizzazione o della persona che le ha fornite.  Qualora  tali
informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma  la
loro divulgazione da parte del gruppo di studio di  esperti  non  sia
autorizzata,  la  pubblica  amministrazione,  l'organizzazione  o  la
persona che fornisce le informazioni fornisce anche una  sintesi  non
riservata delle informazioni. 
6.  Il  gruppo  di  studio  di  esperti  presenta  alle  Parti  della
controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le  loro
osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale,
che viene presentata anche alle Parti della controversia quando viene
presentata al panel. La relazione finale  del  gruppo  di  studio  di
esperti ha unicamente valore consultivo.