(Allegato 2 - art. 3)
                             Articolo 3 
                        Disposizioni generali 
1. I Membri dichiarano di aderire ai principi per la  gestione  delle
controversie sino ad ora applicati ai sensi  degli  articoli  XXII  e
XXIII  del  GATT  1947,  nonche'  alle   norme   e   alle   procedure
ulteriormente sviluppate e modificate nella presente Intesa. 
2. Il sistema di risoluzione delle controversie  dell'OMC  svolge  un
ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilita' al sistema
commerciale multilaterale. I Membri  riconoscono  che  esso  serve  a
tutelare i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli  accordi
contemplati, nonche' a  chiarire  le  disposizioni  attuali  di  tali
Accordi conformemente alle  norme  di  interpretazione  abituali  del
diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni  e  le  decisioni
del DSB non possono ampliare ne' ridurre i  diritti  e  gli  obblighi
previsti dagli Accordi contemplati. 
3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un Membro  ritiene
che un beneficio che gli deriva direttamente o  indirettamente  dagli
Accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da  un  altro
Membro e' essenziale per un funzionamento  efficace  dell'OMC  e  per
mantenere un corretto equilibrio tra i diritti  e  gli  obblighi  dei
Membri. 
4. Le raccomandazioni e le decisioni  formulate  dal  DSB  puntano  a
trovare una soluzione soddisfacente alla questione  conformemente  ai
diritti e agli obblighi previsti dalla presente Intesa e agli Accordi
contemplati. 
5. Tutte le soluzioni di questioni  formalmente  sollevate  ai  sensi
delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle
controversie  degli  Accordi  contemplati,  ivi   compresi   i   lodi
arbitrali, sono compatibili con tali  Accordi  e  non  annullano  ne'
pregiudicano i benefici derivanti ad un Membro dai suddetti  Accordi,
ne' impediscono il conseguimento dei loro obiettivi. 
6. Le soluzioni reciprocamente  convenute  di  questioni  formalmente
sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di  consultazione  e
di risoluzione delle  controversie  degli  Accordi  contemplati  sono
notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti, presso i quali
qualsiasi Membro puo' sollevare qualsiasi obiezione ad esse relative. 
7.  Prima  di  presentare  un  ricorso,  un   Membro   considera   se
un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa  essere  utile.
Lo  scopo  del  meccanismo  di  risoluzione  delle  controversie   e'
garantire che una controversia possa  essere  positivamente  risolta.
Una  soluzione  reciprocamente  accettabile  per  le  Parti  di   una
controversia  e  compatibile   con   gli   Accordi   contemplati   e'
evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente
concordata, il primo obiettivo del meccanismo  di  risoluzione  delle
controversie  e'  di  norma  garantire  il  ritiro  delle  misure  in
questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di
uno  degli  Accordi   contemplati.   Si   dovrebbe   ricorrere   alle
disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro
immediato della misura in questione  risulti  impraticabile  e  quale
misura  provvisoria  in  attesa  che   venga   ritirata   la   misura
incompatibile con un Accordo contemplato.  L'ultima  risorsa  che  la
presente  Intesa  offre  al  Membro  che  adisce  le   procedure   di
risoluzione delle  controversie  e'  la  possibilita'  di  sospendere
l'applicazione di concessioni o gli altri  obblighi  derivanti  dagli
Accordi  contemplati  in  maniera   discriminatoria   nei   confronti
dell'altro Membro, previa autorizzazione di tale misura da parte  del
DSB. 
8. Nei casi in cui c'e' una violazione agli obblighi assunti ai sensi
di un Accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la
misura costituisca un caso  di  annullamento  o  di  pregiudizio  dei
benefici. Cio' significa che in generale si  parte  dall'ipotesi  che
l'infrazione alle norme  abbia  ripercussioni  negative  sugli  altri
Membri Parti dell'Accordo contemplato, e che in questi casi spettera'
al membro  nei  confronti  del  quale  e'  stato  presentato  reclamo
dimostrare l'infondatezza dell'accusa. 
9. Le disposizioni della presente Intesa  lasciano  impregiudicati  i
diritti dei Membri di  richiedere  interpretazioni  autorevoli  delle
disposizioni  di  un  Accordo  contemplato  attraverso  il   processo
decisionale ai sensi dell'Accordo OMC o di un Accordo contemplato che
e' un Accordo commerciale multilaterale. 
10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle
procedure di risoluzione delle  controversie  non  vanno  intesi  ne'
considerati come atti di  contenzioso  e  che,  qualora  insorga  una
controversia, tutti i Membri si impegnano in tali procedure in  buona
fede sforzandosi di risolverla. Resta altresi' inteso che i reclami e
i contro-reclami relativi a  questioni  distinte  non  devono  essere
collegati. 
11. La presente Intesa si  applica  unicamente  in  riferimento  alle
nuove richieste di  consultazioni  ai  sensi  delle  disposizioni  in
materia di consultazione degli Accordi  contemplati  presentate  alla
data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC  o  successivamente.  Per
quanto  riguarda  le  controversie  per  le  quali  la  richiesta  di
consultazioni e' stata presentata ai sensi del  GATT  1947  o  di  un
accordo  precursore   degli   Accordi   contemplati   precedentemente
all'entrata in vigore dell'Accordo OMC, continuano ad  applicarsi  le
relative norme e  procedure  di  risoluzione  delle  controversie  in
vigore  immediatamente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore
dell'Accordo OMC 2. 
12. In deroga alle disposizione del paragrafo 11, qualora un paese in
via di sviluppo Membro sporga un reclamo basato su uno degli  Accordi
contemplati nei confronti di un paese sviluppato Membro, la Parte che
sporge il reclamo ha il diritto ad appellarsi,  in  alternativa  alle
disposizioni degli articoli 4-6 e  12  della  presente  Intesa,  alle
corrispondenti disposizioni della Decisione del 5 aprile  1965  (BISD
14S/18), fatta eccezione per i causi in cui il panel ritiene  che  il
periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale Decisione  non  sia
sufficiente per formulare la sua relazione e  che,  con  il  consenso
della Parte  che  sporge  il  reclamo,  detto  periodo  possa  essere
prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le pro- cedure degli
articoli 4-6 e 12 e le norme  e  le  procedure  corrispondenti  della
Decisione, prevalgono quest'ultime. 
 
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2 Il presente paragrafo si applica anche  alle  controversie  per  le
quali non sono state ancora approvate o Segue frase illeggibile