Articolo 3 Disposizioni generali 1. I Membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1947, nonche' alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente Intesa. 2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC svolge un ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilita' al sistema commerciale multilaterale. I Membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli accordi contemplati, nonche' a chiarire le disposizioni attuali di tali Accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli Accordi contemplati. 3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un Membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli Accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro Membro e' essenziale per un funzionamento efficace dell'OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei Membri. 4. Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente Intesa e agli Accordi contemplati. 5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali Accordi e non annullano ne' pregiudicano i benefici derivanti ad un Membro dai suddetti Accordi, ne' impediscono il conseguimento dei loro obiettivi. 6. Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti, presso i quali qualsiasi Membro puo' sollevare qualsiasi obiezione ad esse relative. 7. Prima di presentare un ricorso, un Membro considera se un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie e' garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti di una controversia e compatibile con gli Accordi contemplati e' evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie e' di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli Accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un Accordo contemplato. L'ultima risorsa che la presente Intesa offre al Membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie e' la possibilita' di sospendere l'applicazione di concessioni o gli altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro Membro, previa autorizzazione di tale misura da parte del DSB. 8. Nei casi in cui c'e' una violazione agli obblighi assunti ai sensi di un Accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Cio' significa che in generale si parte dall'ipotesi che l'infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri Membri Parti dell'Accordo contemplato, e che in questi casi spettera' al membro nei confronti del quale e' stato presentato reclamo dimostrare l'infondatezza dell'accusa. 9. Le disposizioni della presente Intesa lasciano impregiudicati i diritti dei Membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un Accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell'Accordo OMC o di un Accordo contemplato che e' un Accordo commerciale multilaterale. 10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi ne' considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i Membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresi' inteso che i reclami e i contro-reclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati. 11. La presente Intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli Accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni e' stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli Accordi contemplati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC 2. 12. In deroga alle disposizione del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo Membro sporga un reclamo basato su uno degli Accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato Membro, la Parte che sporge il reclamo ha il diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente Intesa, alle corrispondenti disposizioni della Decisione del 5 aprile 1965 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i causi in cui il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale Decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della Parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le pro- cedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della Decisione, prevalgono quest'ultime. ------------- 2 Il presente paragrafo si applica anche alle controversie per le quali non sono state ancora approvate o Segue frase illeggibile