Articolo 4 Consultazioni 1. I Membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai Membri. 2. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un Accordo contemplato prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito 3. 3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un Accordo contemplato, il Membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a tenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il Membro che ha richiesto le consultazioni puo' procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel. 4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti dal Membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni e' presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l'indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo. 5. Nel corso delle consultazioni avviate in conformita' delle disposizioni di un Accordo contemplato, prima di ricorrere ad ulteriori iniziative previste dalla presente Intesa, i membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione. 6. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive. 7. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel. la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia. 8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i Membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel. 9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le Parti della controversia, i panel e l'Organo d'appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure. 10. Nel corso delle consultazioni i Membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo Membri. 11. Ogniqualvolta un Membro diverso dai Membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri Accordi contemplati 4, il suddetto Membro puo' notificare ai Membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata fatta circolare la richiesta di consultazione ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto Membro e' ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il Membro al quale e' stata presentata la richiesta di consultazione ammetta la fondatezza dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso, i membri in questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che ha presentato tale richiesta ha facolta' di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri Accordi contemplati. ------------------ 3 In caso di divergenza tra le disposizioni di un altro Accordo contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o da autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro e quelle del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'altro Accordo contemplato in questione. 4 Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in materia di consultazioni degli Accordi contemplati: Accordo sull'agricoltura articolo 19; Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie fisioterapiche, articolo 11, paragrafo 1; Accordo sui tessili e sull'abbigliamento, articolo 8, paragrafo 4; Accordo sugli ostacoli tecnici e sugli scambi, articolo 14 paragrafo 1; Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali articolo 8; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, articolo 17, paragrafo 2; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, articolo 19, paragrafo 2; Accordo sulle ispezione pre-imbarco, articolo 7; Accordo relativo alle regole in materia