(Allegato 2 - art. 4)
                             Articolo 4 
                            Consultazioni 
1. I Membri affermano la propria determinazione a  consolidare  e  ad
aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai
Membri. 
2.  Ciascun  Membro  si  impegna  a  considerare  favorevolmente   le
osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che
incidono sul  funzionamento  di  un  Accordo  contemplato  prese  nel
territorio del primo  Membro  e  ad  offrire  adeguate  occasioni  di
consultazione in proposito 3. 
3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di
un Accordo contemplato, il Membro  al  quale  viene  presentata  tale
richiesta vi risponde, salvo  reciproco  accordo  in  senso  diverso,
entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e  avvia  in  buona
fede consultazioni entro un periodo non  superiore  a  trenta  giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, al  fine  di  trovare  una
soluzione  reciprocamente  soddisfacente.  Qualora  il   membro   non
risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta
o non avvii consultazioni entro un  periodo  non  superiore  a  tenta
giorni, o entro un periodo diverso  reciprocamente  convenuto,  dalla
data di ricevimento della richiesta, il Membro che  ha  richiesto  le
consultazioni   puo'   procedere   direttamente   a   richiedere   la
costituzione di un panel. 
4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al  DSB  e
ai  Consigli  e  Comitati  competenti  dal  Membro  che  richiede  le
consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni e' presentata  per
iscritto  ed  illustra  i  motivi  della  richiesta,   ivi   compresa
l'indicazione  precisa  delle  misure  in  questione  e  della   base
giuridica del reclamo. 
5.  Nel  corso  delle  consultazioni  avviate  in  conformita'  delle
disposizioni  di  un  Accordo  contemplato,  prima  di  ricorrere  ad
ulteriori  iniziative  previste  dalla  presente  Intesa,  i   membri
dovrebbero  cercare  di  trovare  una  soluzione  soddisfacente  alla
questione. 
6. Le  consultazioni  sono  riservate  e  lasciano  impregiudicati  i
diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive. 
7.  Qualora  le  consultazioni  non  permettano  di   risolvere   una
controversia entro sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  della
richiesta di consultazioni, la  parte  che  ha  sporto  reclamo  puo'
chiedere la costituzione di un panel. la Parte che ha sporto  reclamo
puo' chiedere la costituzione di  un  panel  entro  tale  periodo  di
sessanta giorni se le parti impegnate nelle  consultazioni  giudicano
di  comune  accordo  che  le  consultazioni  non  hanno  permesso  di
risolvere la controversia. 
8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili,
i Membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci
giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Qualora   le
consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro
un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la  costituzione  di  un
panel. 
9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili,
le Parti della controversia, i panel e l'Organo d'appello  fanno  del
loro meglio per accelerare al massimo le procedure. 
10. Nel corso  delle  consultazioni  i  Membri  prestano  particolare
attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi  in  via  di
sviluppo Membri. 
11. Ogniqualvolta  un  Membro  diverso  dai  Membri  impegnati  nelle
consultazioni ritenga di avere un interesse  commerciale  sostanziale
nelle consultazioni in corso ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1
del GATT 1994, dell'articolo XXII,  paragrafo  1  del  GATS  o  delle
disposizioni  corrispondenti  di  altri  Accordi  contemplati  4,  il
suddetto  Membro  puo'   notificare   ai   Membri   impegnati   nelle
consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata
fatta circolare la  richiesta  di  consultazione  ai  sensi  di  tale
articolo, il suo desiderio  di  essere  ammesso  a  partecipare  alle
consultazioni. Il suddetto  Membro  e'  ammesso  a  partecipare  alle
consultazioni,  a  condizione  che  il  Membro  al  quale  e'   stata
presentata  la  richiesta  di  consultazione  ammetta  la  fondatezza
dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso, i  membri  in
questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso
a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che  ha
presentato tale richiesta ha facolta' di richiedere consultazioni  ai
sensi  dell'articolo  XXII,  paragrafo  1  o   dell'articolo   XXIII,
paragrafo  1  del  GATT  1994,  dell'articolo  XXII,  paragrafo  1  o
dell'articolo XXIII, paragrafo  1  del  GATS,  o  delle  disposizioni
corrispondenti degli altri Accordi contemplati. 
 
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3 In caso di divergenza tra  le  disposizioni  di  un  altro  Accordo
   contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o  da
   autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro e  quelle
   del presente  paragrafo,  prevalgono  le  disposizioni  dell'altro
   Accordo contemplato in questione. 
4 Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in  materia
   di    consultazioni    degli    Accordi    contemplati:    Accordo
   sull'agricoltura  articolo  19;  Accordo  sull'applicazione  delle
   misure sanitarie fisioterapiche, articolo 11, paragrafo 1; Accordo
   sui tessili e sull'abbigliamento, articolo 8, paragrafo 4; Accordo
   sugli ostacoli tecnici e sugli scambi, articolo  14  paragrafo  1;
   Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli
   scambi commerciali articolo 8; Accordo  relativo  all'applicazione
   dell'articolo VI del GATT 1994, articolo 17, paragrafo 2;  Accordo
   relativo  all'applicazione  dell'articolo  VII  del   GATT   1994,
   articolo 19, paragrafo 2;  Accordo  sulle  ispezione  pre-imbarco,
   articolo 7; Accordo relativo alle regole in materia