Articolo 5 Buoni uffici, conciliazione e mediazione 1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le Parti in causa convengano di farlo. 2. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle Parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell'una o dell'altra Parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure 3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque Parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una Parte che ha sporto reclamo puo' procedere a richiedere la costituzione di un panel. 4. Quando si avviano i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la Parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le Parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni. 5. Previo accordo in tal senso le Parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel. 6. Il Direttore generale, operando d'ufficio, puo' offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i Membri a risolvere una controversia. --------------- Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, articolo 30; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 14; Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, articolo 64,