(Allegato 2 - art. 5)
                             Articolo 5 
              Buoni uffici, conciliazione e mediazione 
1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e mediazione sono
procedure avviate spontaneamente qualora le Parti in causa convengano
di farlo. 
2. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e mediazione e in
particolare le posizioni assunte dalle Parti della  controversia  nel
corso di tali procedimenti,  hanno  carattere  riservato  e  lasciano
impregiudicati i diritti dell'una o dell'altra Parte nelle ulteriori 
azioni avviate ai sensi delle presenti procedure 
3. I procedimenti di buoni  uffici,  di  conciliazione  e  mediazione
possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque  Parte  di
una controversia.  Essi  possono  iniziare  in  qualsiasi  momento  e
concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi  i  procedimenti
di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una Parte  che  ha
sporto reclamo puo' procedere a  richiedere  la  costituzione  di  un
panel. 
4. Quando si avviano i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione
o di mediazione entro sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  di
una richiesta di consultazioni, la Parte che ha sporto  reclamo  deve
lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a  decorrere  dalla
data  di  ricevimento  della  richiesta  di  consultazioni  prima  di
richiedere  la  costituzione  di  un  panel.  Se  le  Parti  di   una
controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni
uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere
la controversia, la Parte che ha  sporto  reclamo  puo'  chiedere  la
costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni. 
5. Previo accordo in tal  senso  le  Parti  di  una  controversia,  i
procedimenti di  buoni  uffici,  di  conciliazione  o  di  mediazione
possono continuare mentre procedono i lavori del panel. 
6. Il Direttore generale, operando d'ufficio,  puo'  offrire  i  suoi
buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o  di  mediazione  per
assistere i Membri a risolvere una controversia. 
 
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   Accordo sulle sovvenzioni e sulle  misure  compensative,  articolo
30; Accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 14; Accordo  sugli
aspetti  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale   attinenti   al
commercio, articolo 64,