(Allegato 2 - art. 7)
                             Articolo 7 
                          Mandato del panel 
1. A meno che le Parti di una  controversia  concordino  diversamente
entro venti giorni dalla data di  costituzione  del  panel,  i  panel
hanno il seguente mandato: 
    "Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in 
    (nome dell'Accordo contemplato citato o degli Accordi contemplati 
    citati dalle Parti della controversia), la questione sottoposta 
    al DSB da  (nome  della  Parte)  nel  documento  ...  e  rilevare
elementi che possano aiutare il DSB a formulare le 
    raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i Accordo/i." 
2.  I  panel  analizzano  le  disposizioni   pertinenti   all'Accordo
contemplato o degli Accordi contemplati citati  dalle  Parti  di  una
controversia. 
3. Nel costituire un panel, il DSB puo' autorizzare il suo Presidente
a definire il mandato del panel in consultazione con le  Parti  della
controversia, conformemente alle disposizioni  del  paragrafo  1.  Il
mandato in tal modo formulato viene  comunicato  a  tutti  i  Membri.
Qualora si concordi un mandato  diverso  dal  mandato  tipo,  ciascun
Membro puo' sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.