Articolo 7 Mandato del panel 1. A meno che le Parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla data di costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato: "Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell'Accordo contemplato citato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della Parte) nel documento ... e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i Accordo/i." 2. I panel analizzano le disposizioni pertinenti all'Accordo contemplato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti di una controversia. 3. Nel costituire un panel, il DSB puo' autorizzare il suo Presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le Parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i Membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun Membro puo' sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.