(Allegato 2 - art. 8)
                             Articolo 8 
                       Composizione del panel 
  I panel sono composti di persone qualificate, appartenenti o meno a
una pubblica amministrazione, comprese persone che hanno  gia'  fatto
parte di un panel o hanno presentato un caso a  un  panel,  che  sono
stati rappresentanti di un membro o di una Parte contraente del  GATT
1947 o rappresentanti presso il Consiglio o il Comitato di un Accordo
contemplato  o  dell'accordo  che  lo  ha  preceduto,  o  presso   il
Segretariato, che hanno insegnato o pubblicato lavori nel settore del
diritto  commerciale  internazionale  o  della  politica  commerciale
internazionale, o che hanno  lavorato  in  qualita'  di  responsabili
della politica commerciale di un Membro. 
2. I Membri del panel andrebbero selezionati in modo da garantire  la
loro indipendenza, una provenienza e una preparazione abbastanza  di-
verse e una vasta gamma di esperienze. 
3.  I  cittadini  dei  Membri  i  cui  governi  6  sono  parti  della
controversia o terzi ai sensi  della  definizione  dell'articolo  10,
paragrafo  2  non  fanno  parte  del  panel  competente  per   quella
controversia, salvo diversi accordi tra le parti della controversia. 
4.  Per  facilitare  la  scelta  dei  partecipanti   ai   panel,   il
Segretariato tiene un elenco indicativo  di  persone  appartenenti  o
meno a pubbliche amministrazioni in possesso delle  qualifiche  defi-
nite al paragrafo 1, dal quale si  possono  attingere  i  membri  dei
panel a seconda delle necessita'. Detto elenco comprende il  registro
delle persone non appartenenti a pubbliche amministrazioni  istituito
il 30 novembre 1984 (BISD  31S/9),  nonche'  gli  altri  registri  ed
elenchi  indicativi  istituiti  ai  sensi  di   uno   degli   Accordi
contemplati e  riprende  i  nomi  delle  persone  figuranti  in  tali
registri ed elenchi indicativi  al  momento  dell'entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC. I Membri possono periodicamente proporre i nomi  di
persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni  da  inserire
nell'elenco indicativo, fornendo  le  informazioni  pertinenti  sulla
loro conoscenza del commercio internazionale e dei  settori  o  degli
argomenti degli  Accordi  contemplati,  e  tali  nomi  sono  aggiunti
all'elenco  previa  approvazione  del  DSB.  Per   ciascuna   persona
figurante nell'elenco, si riportano gli specifici campi di esperienza
o  di  competenza  nei  settori  o  negli  argomenti  degli   Accordi
contemplati. 
5. I panel sono composti da tre persone, a meno che  le  Parti  della
controversia concordino, entro dieci giorni  dalla  costituzione  del
panel, un panel composto da cinque persone. I Membri sono prontamente
informati della composizione del panel. 
6. Il Segretariato propone le designazioni per il  panel  alle  Parti
della controversia. Le Parti della controversia non si oppongono alle
designazioni se non per gravi motivi. 
7. Qualora non si trovi un accordo sulla composizione del panel entro
venti giorni dalla data di composizione  di  un  panel,  a  richiesta
dell'una o dell'altra Parte, il Direttore generale, in  consultazione
con il Presidente del  DSB  e  con  il  Presidente  del  Consiglio  o
Comitato competente, determina la composizione del panel designando i
partecipanti  che  il  Direttore  generale  ritiene  piu'   opportuni
conformemente alle eventuali norme o procedure speciali o  aggiuntive
pertinenti alla controversia, dopo aver  consultato  le  Parti  della
controversia.  Il  Presidente  del  DSB  informa   i   Membri   della
composizione del panel cosi' costituito entro dieci giorni dalla data
in cui il Presidente ha ricevuto la suddetta richiesta. 
8. I membri si impegnano, in linea generale,  a  consentire  ai  loro
funzionari di fare parte del panel. 
9. I partecipanti ai panel operano a titolo  personale,  e  non  come
rappresentanti  di  pubbliche  amministrazioni,  ne'   di   qualsiasi
organizzazione. I Membri pertanto non impartiscono  loro  istruzioni,
ne' cercano di influenzarli a livello personale per  quanto  riguarda
le questioni di cui e' investito il panel. 
10. Quando una controversia interessa un paese  in  via  di  sviluppo
Membro e un paese  sviluppato  Membro,  il  panel  comprende,  se  lo
ritiene il paese in via di sviluppo Membro, almeno un  componente  di
un paese in via di sviluppo Membro. 
11. Le spese dei componenti dei  panel,  ivi  comprese  le  spese  di
viaggio  e  di  soggiorno,  sono  a  carico  del  bilancio   dell'OMC
conformemente  ai  criteri  adottati  dal   Consiglio   generale   su
raccomandazione del Comitato bilancio, finanze e amministrazione. 
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5  A  richiesta  della  Parte  che  presenta  reclamo,   si   convoca
un'apposita riunione del DSB entro quindici