(Allegato 2 - art. 9)
                             Articolo 9 
                  Procedure per i reclami multipli 
1. Quando piu' di un Membro chiede la costituzione  di  un  panel  in
relazione alla stessa questione, si puo' costituire  un  unico  panel
per esaminare questi reclami tenendo conto dei  diritti  di  tutti  i
Membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un
singolo panel per esaminare tali reclami. 
2. Il singolo panel organizza  la  sua  analisi  e  presenta  le  sue
constatazioni al DSB in modo tale da  non  ledere  in  alcun  modo  i
diritti di cui avrebbero goduto le  Parti  della  controversia  se  i
reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle Parti
della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni  distinte
sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna
delle Parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione  delle
altre Parti che hanno sporto reclamo,  e  ciascuna  delle  Parti  che
hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando  una  delle
Parti espone la propria posizione al panel. 
3. Se si costituisce  piu'  di  un  panel  per  esaminare  i  reclami
relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno  parte  di
ciascuno dei diversi panel le  stesse  persone  e  si  armonizzano  i
calendari di lavoro dei panel di tali controversie.