ALLEGATO 3 MECCANISMO DI ESAME DELLE POLITICHE COMMERCIALI I Membri concordano quanto segue: A. Obiettivi: i) Scopo del Meccanismo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Mechanism, "TPRM") e' contribuire ad un maggiore rispetto da parte di tutti di Membri delle norme, delle discipline e degli impegni assunti nel quadro degli Accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli Accordi commerciali plurilaterali, e in tal modo a un migliore funzionamento del sistema commerciale multilaterale, favorendo la trasparenza e la conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei Membri. Il meccanismo di esame consente pertanto di procedere a scadenze regolari ad analizzare e valutare collettivamente il complesso delle politiche e delle prassi commerciali dei singoli Membri e il loro impatto sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale. Esso tuttavia non serve da base per garantire l'attuazione di specifici obblighi derivanti dagli Accordi o per le procedure di risoluzione delle controversie, ne' ad imporre nuovi impegni politici ai Membri. ii) La valutazione effettuata nel quadro del meccanismo di esame si inserisce, nella misura adeguata, nel contesto piu' generale delle necessita' economiche e di sviluppo, delle politiche e degli obiettivi del Membro interessato, nonche' del suo ambiente esterno. La funzione del meccanismo di esame e' comunque quella di analizzare l'impatto delle politiche e delle prassi commerciali di un Membro sul sistema commerciale multilaterale. B. Trasparenza interna I Membri riconoscono il valore estrinseco, tanto per le economie dei Membri quanto per il sistema commerciale multilaterale, della trasparenza interna dei processi decisionali dei governi per quanto riguarda le questioni di politica commerciale e concordano di favorire e promuovere una maggiore trasparenza dei loro rispettivi sistemi, fermo restando che l'attuazione della trasparenza interna deve avvenire per libera scelta e tener conto del sistema giuridico e politico di ciascun Membro. C. Procedure d'esame i) Per effettuare gli esami delle politiche commerciali si costituisce l'Organo di esame delle politiche commerciali (Trade Pol- icy Review Body, denominato, nel presente Allegato, "TPRB"). ii) Le politiche e prassi commerciali di tutti i Membri sono regolarmente sottoposte ad esame. Il fattore determinante per stabilire la frequenza di tali esami e' l'incidenza dei singoli Membri sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale, definita in base alla loro quota degli scambi mondiali in un periodo rappresentativo recente. Le prime quattro entita' commerciali in tal modo stabilite (contando come un'unica entita' le Comunita' europee) sono sottoposte ad esame ogni due anni. Le sedici entita' successive sono sottoposte ad esame ogni quattro anni. Gli altri Membri sono sottoposti ad esame ogni sei anni, fatta eccezione per i paesi meno avanzati Membri, per i quali si puo' stabilire un periodo piu'(TESTO ILLEGGIBILE). Resta inteso che l'esame di entita' che hanno una politica estera comune che si applica a piu' di un Membro comprende tutte le componenti di tale politica che incidono sul commercio, ivi comprese le politiche e le prassi pertinenti dei singoli Membri. In via eccezionale, in caso di cambiamenti delle politiche o prassi commerciali di un Membro che possono avere significative ripercussioni per le sue controparti commerciali, il Membro interessato puo' essere invitato dal TPRB, previa consultazione, ad anticipare il suo esame successivo. iii) Le discussioni nelle riunioni del TPRB si ispirano agli obiettivi di cui alla lettera A. Tali discussioni si concentrano sulle politiche e sulle prassi commerciali del Membro in questione che sono oggetto della valutazione prevista dal meccanismo d'esame. iv) Il TPRB stabilisce un piano di base per lo svolgimento degli esami. Esso puo' inoltre discutere le relazioni di aggiornamento dei Membri e prenderne atto. Il TPRB stabilisce un programma degli esami da svolgere ogni anno in consultazione con i Membri direttamente interessati. In consultazione con il Membro o con i Membri oggetto dell'esame, il Presidente puo' scegliere dei relatori che, operando a titolo personale, introducano il dibattito in seno al TPRB. v) Il TPRB basa i propri lavori sulla documentazione seguente: a) una relazione completa, conforme a quanto previsto alla lettera D, presentata dal Membro o dai Membri oggetto dell'esame; b) una relazione compilata sotto la propria responsabilita' dal Segretariato in base alle informazioni ad esso disponibili e a quelle fornite dal membro o dai Membri interessati. Il Segretariato dovrebbe chiedere chiarimenti al Membro o ai Membri interessati rispetto alle loro politiche e prassi commerciali. vi) Le relazioni del Membro oggetto dell'esame e del Segretariato, corredate dai verbali della relativa riunione del TPRB, sono pubblicate subito dopo l'esame. vii) I suddetti documenti sono invitati alla Conferenza dei Ministri, che ne prende atto. D. Relazioni Al fine di conseguire la massima trasparenza possibile, ciascun Membro presenta periodicamente una relazione al TPRB. Le relazioni complete descrivono le politiche e le prassi commerciali seguite dal Membro o dai Membri interessati seguendo uno schema concordato deciso dal TPRB. Tale schema si basa inizialmente sul modello per le relazioni dei paesi istituito dalla decisione del 19 luglio 1989 (BISD 36S/406-409), modificato come necessario per estendere l'oggetto delle relazioni a tutti gli aspetti delle politiche commerciali contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali dell'Allegato 1 e, se del caso, dagli Accordi commerciali plurilaterali. Tale schema puo' essere modificato dal TPRB alla luce dell'esperienza. Tra un esame e l'altro, i Membri presentano brevi relazioni in cui si riportano tutti i cambiamenti significativi delle loro politiche commerciali; si presenta inoltre un aggiornamento annuale delle informazioni statistiche conformemente al modello concordato. Si tiene particolarmente conto delle difficolta' che possono incontrare i paesi meno avanzati Membri nella compilazione delle loro relazioni. A richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, e in particolare dei paesi meno avanzati Membri, il Segretariato mette a loro disposizione assistenza tecnica. Le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere coordinate per quanto possibile con le notifiche effettuate ai sensi delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli Accordi commerciali plurilaterali. E. Relazioni con le disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti I Membri riconoscono la necessita' di ridurre la minimo gli oneri per i Governi che devono partecipare anche a procedure di consultazione complete conformemente alle disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti. A tal fine, il Presidente del TPRB elabora, in consultazione con il Membro o con i Membri interessati e con il Presidente del Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, soluzioni amministrative che armonizzino la cadenza normale degli esami delle politiche commerciali con il calendario delle consultazioni in materia di bilancia dei pagamenti, senza tuttavia posticipare di piu' di dodici mesi l'esame delle politiche commerciali. F. Analisi del meccanismo Il TPRB procede a una valutazione del TPRM entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Conferenza dei Ministri. Successivamente, il TPRB puo' procedere a valutazioni del TPRM a intervalli stabiliti di sua iniziativa o a richiesta della Conferenza dei Ministri. G. Panoramica degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale Il TPRB procede inoltre a una panoramica annuale degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale che incidono sul sistema commerciale multilaterale. A tale panoramica contribuisce una relazione annuale del Direttore generale che illustra le principali attivita' dell'OMC ed evidenzia le maggiori questioni politiche che interessano il sistema commerciale.