ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO Le Parti del presente Accordo, riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obbiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico; riconoscendo altresi' che occorre adoperarsi concretamente affinche' i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessita' del loro sviluppo economico; desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali; risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round: decise a preservare i pricipi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, convengono quanto segue: Articolo I Istituzione dell'Organizzazione Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "l'OMC").