(Accordo - art. I)
                       ACCORDO CHE ISTITUISCE 
               L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
   Le Parti del presente Accordo, 
   riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle
attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate  ad  innalzare  il
tenore di  vita,  a  garantire  la  piena  occupazione  e  un  volume
sostanziale e in continua crescita di  reddito  reale  e  di  domanda
effettiva, e ad espandere la produzione e  il  commercio  di  beni  e
servizi, consentendo  al  tempo  stesso  un  impiego  ottimale  delle
risorse  mondiali,  conformemente  all'obbiettivo  di  uno   sviluppo
sostenibile, che miri a  tutelare  e  a  preservare  l'ambiente  e  a
potenziare gli strumenti per perseguire  tale  obiettivo  in  maniera
compatibile con le  rispettive  esigenze  e  i  rispettivi  problemi,
derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico; 
   riconoscendo  altresi'  che   occorre   adoperarsi   concretamente
affinche' i paesi in via di  sviluppo,  in  particolare  quelli  meno
avanzati, si  assicurino  una  quota  della  crescita  del  commercio
internazionale  proporzionale  alle  necessita'  del  loro   sviluppo
economico; 
   desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione
di  mutui  accordi  reciprocamente  convenienti  finalizzati  a   una
sostanziale riduzione delle  tariffe  e  degli  altri  ostacoli  agli
scambi  e  all'eliminazione  dei  trattamenti  discriminatori   nelle
relazioni commerciali internazionali; 
   risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale  multilaterale
integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi  di
liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i  risultati
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round: 
   decise  a  preservare  i  pricipi  fondamentali  di  tale  sistema
commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, 
   convengono quanto segue: 
                             Articolo I 
                   Istituzione dell'Organizzazione 
Si istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio  (in  appresso
                        denominata "l'OMC").