ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND 1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunita' europee, membri del Comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente Atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente Atto finale. 2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorita' competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri. 3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati "partecipanti") e possa entrare in vigore il 1 gennaio 1995, o il piu' presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore. 4. I rappresentanti concordano che l'Accordo OMC e' aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'Accordo stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo commerciale plurilaterale. 5. Prima di accettare l'Accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo OMC. 6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante. FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. (Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'Atto fi- nale destinata alla firma)