(Atto finale)
                ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI 
     DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND 
1. Riunitisi per concludere  i  negoziati  commerciali  multilaterali
dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi  e  delle  Comunita'
europee, membri del Comitato dei  negoziati  commerciali,  concordano
che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio
(denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le  Decisioni  e
dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel  settore  dei
servizi finanziari, allegati al presente Atto finale,  incorporano  i
risultati dei loro negoziati e  costituiscono  parte  integrante  del
presente Atto finale. 
2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano 
   a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive 
      autorita' competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa  essere
approvato secondo le rispettive procedure, e 
   b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri. 
3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo  OMC  sia
accettato  da  tutti  i   partecipanti   ai   negoziati   commerciali
multilaterali   dell'Uruguay   Round    (in    appresso    denominati
"partecipanti") e possa entrare in vigore il 1  gennaio  1995,  o  il
piu' presto possibile successivamente a tale data. Entro  gli  ultimi
mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente  all'ultimo
paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di  Punta  del  Este,  per
decidere in merito  all'applicazione  a  livello  internazionale  dei
risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore. 
4.  I  rappresentanti  concordano  che  l'Accordo   OMC   e'   aperto
all'accettazione globale, tramite firma o  con  altra  procedura,  di
tutti i  partecipanti  conformemente  all'articolo  XIV  dell'Accordo
stesso.  L'accettazione  e  l'entrata  in  vigore   di   un   Accordo
commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo  OMC
sono disciplinate dalle  disposizioni  di  tale  Accordo  commerciale
plurilaterale. 
5. Prima di accettare l'Accordo OMC,  i  partecipanti  che  non  sono
parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio devono aver concluso  i  negoziati  per  la  loro  adesione
all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel
caso dei partecipanti che  non  sono  parti  contraenti  dell'Accordo
generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono  definitivi
e  devono  essere  successivamente  completati  ai  fini  della  loro
adesione all'Accordo generale e della loro accettazione  dell'Accordo
OMC. 
6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono  depositati
presso il Direttore  generale  delle  PARTI  CONTRAENTI  dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza
indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante. 
   FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro,
in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola,  tutti  i
testi facenti ugualmente fede. 
(Elenco delle firme inserito nella copia del trattato  dell'Atto  fi-
nale destinata alla firma)