(Accordo - art. X)
                             Articolo X 
                             Emendamenti 
1.  Ciascun  Membro  dell'OMC  puo'  dar  corso  a  una  proposta  di
emendamento delle disposizioni del presente Accordo o  degli  Accordi
commerciali multilaterali  di  cui  all'allegato  1  presentando  una
proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i  Consigli
di  cui  all'articolo  IV,  paragrafo  5,  possono  presentare   alla
Conferenza dei Ministri proposte di  emendamento  delle  disposizioni
dei  corrispondenti  Accordi  commerciali   multilaterali   figuranti
all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono.  A  meno  che  la
Conferenza dei Ministri decida un periodo piu' lungo, per un  periodo
di 90 giorni da quando la proposta e'  stata  formalmente  presentata
alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima  di
sottoporre all'approvazione dei  Membri  l'emendamento  proposto,  e'
presa all'unanimita'. A meno che si applichino  le  disposizioni  dei
paragrafi 2, 5 o  6,  la  decisione  specifica  se  si  applicano  le
disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga  l'unanimita',
la Conferenza dei  Ministri  sottopone  senza  indugio  l'emendamento
proposto  all'accettazione  dei  Membri.  Qualora  non  si  raggiunga
l'unanimita' in una riunione della Conferenza dei Ministri  entro  il
periodo *** stabilito, la Conferenza  dei  Ministri  decide  con  una
maggioranza di due  terzi  dei  Membri  se  sottoporre  l'emendamento
proposto all'accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei
paragrafi  2,  5  e  6,  all'emendamento  proposto  si  applicano  le
disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza  dei  Ministri
decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si  applicano
le disposizioni del paragrafo 4. 
2. Gli emendamenti alle disposizioni del  presente  articolo  e  alle
disposizioni degli articoli sotto elencati  entrano  in  vigore  solo
previa accettazione da parte di tutti i Membri: 
   articolo IX del presente Accordo; 
   articoli I e II del GATT 1994; 
   articoli II, paragrafo 1 del GATS; 
   articolo 4 dell'Accordo TRIPS. 
3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente  Accordo,  o  degli
Accordi commerciali multilaterali di  cui  agli  allegati  1A  e  1C,
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura  tale
da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri,  entrano  in  vigore
per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati
da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li
accetta.  La  Conferenza  dei  Ministri  puo'   decidere,   con   una
maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in
vigore ai sensi del presente paragrafo e' di natura tale per  cui  un
Membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per
caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC  o
di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 
4. Gli emendamenti alle disposizioni del  presente  Accordo  o  degli
Accordi commerciali multilaterali  di  cui  agli  allegati  1A  e  1C
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale  da  non
alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in  vigore  per
tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti  alle
parti I, II e II del GATS e ai relativi allegati  entrano  in  vigore
per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due  terzi
dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li  accetta.
La Conferenza dei Ministri puo' decidere con una maggioranza  di  tre
quarti dei Membri che un emendamento che entra  in  vigore  ai  sensi
della presente disposizione e' di natura tale per cui ciascun  Membro
che no l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso  per  caso,
dalla Conferenza dei Ministri e' libero di  recedere  dall'OMC  o  di
rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei  Ministri.  Gli
emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS  e  ai  relativi  allegati
entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi
dei Membri. 
6. In deroga alle  altre  disposizioni  del  presente  articolo,  gli
emendamenti all'Accordo TRIPS conformi ai requsiti dell'articolo  71,
paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla  Conferenza
dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione. 
7. Ciascun Membro dell'OMC che accetta  un  emendamento  al  presente
Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale
dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla  Conferenza
dei Ministri. 
8.  Ciascun  Membro  dell'OMC  puo'  dar  corso  a  una  proposta  di
emendamento   delle   disposizioni    degli    Accordi    commerciali
multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta  in
tal senso alla Conferenza dei Ministri.  La  decisione  di  approvare
emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
2 e' presa all'unanimita' e gli emendamenti  entrano  in  vigore  per
tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri.  Le
decisioni   di   approvare   emendamenti   all'Accordo    commerciale
multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in  vigore  per  tutti  i
Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri. 
9. Su richiesta dei  Membri  parti  di  un  accordo  commerciale,  la
Conferenza dei Ministri puo' decidere  esclusivamente  all'unanimita'
di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su  richiesta  dei  Membri
parti di un Accordo  commerciale  plurilaterale,  la  Conferenza  dei
Ministri puo' decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4. 
10. Gli emendamenti ad  un  Accordo  commerciale  plurilaterale  sono
disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.