Articolo X Emendamenti 1. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all'articolo IV, paragrafo 5, possono presentare alla Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo piu' lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta e' stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di sottoporre all'approvazione dei Membri l'emendamento proposto, e' presa all'unanimita'. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimita', la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l'emendamento proposto all'accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l'unanimita' in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo *** stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggioranza di due terzi dei Membri se sottoporre l'emendamento proposto all'accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i Membri: articolo IX del presente Accordo; articoli I e II del GATT 1994; articoli II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell'Accordo TRIPS. 3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri puo' decidere, con una maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo e' di natura tale per cui un Membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e II del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri puo' decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione e' di natura tale per cui ciascun Membro che no l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all'Accordo TRIPS conformi ai requsiti dell'articolo 71, paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione. 7. Ciascun Membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri. 8. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 2 e' presa all'unanimita' e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri. 9. Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei Ministri puo' decidere esclusivamente all'unanimita' di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei Membri parti di un Accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei Ministri puo' decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4. 10. Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.