Articolo XI Membri originali 1. Le Parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le Comunita' europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano Membri originali dell'OMC. 2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui cio' sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacita' amministrative e istituzionali.