(Accordo - art. XI)
                             Articolo XI 
                          Membri originali 
1. Le Parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata  in  vigore
del presente  Accordo  e  le  Comunita'  europee,  che  accettano  il
presente Accordo e  gli  Accordi  commerciali  multilaterali,  i  cui
elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT  1994
e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano
Membri originali dell'OMC. 
2. I paesi  meno  avanzati  riconosciuti  tali  dalle  Nazioni  Unite
saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni  solo
nella misura in cui cio'  sia  compatibile  con  le  loro  specifiche
esigenze commerciali,  finanziarie  e  di  sviluppo  o  con  le  loro
capacita' amministrative e istituzionali.