(Accordo - art. XII)
                            Articolo XII 
                              Adesione 
1. Ciascuno Stato o territorio doganale a se' stante dotato di  piena
autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali  esterne
e degli altri  aspetti  contemplati  dal  presente  Accordo  e  dagli
Accordi commerciali multilaterali puo' aderire al presente Accordo, a
condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio  e  l'OMC.  Tale
adesione si applica al presente Accordo  e  ali  Accordi  commerciali
multilaterali ad esso allegati. 
2. Le decisioni relative alle adesioni sono  prese  dalla  Conferenza
dei Ministri. La Conferenza  dei  Ministri  approva  l'accordo  sulle
condizioni di adesione con una maggioranza di due  terzi  dei  Membri
dell'OMC. 
3. L'adesione a un Accordo commerciale plurilaterale e'  disciplinata
dalle disposizioni di tale accordo.