Articolo XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri 1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa Membro, non acconsente a tale applicazione. 2. Il paragrafo 1 puo' essere invocato tra Membri originali dell'OMC che erano gia' Parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento dell'entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo. 3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha aderito ai sensi dell'articolo XII solo se il Membro che non acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei Ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle condizioni di adesione. 4. La Conferenza dei Ministri puo' riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un Membro e formulare le opportune raccomandazioni. 5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale Accordo e' disciplinata dalle disposizioni di tale Accordo.