(Accordo - art. XIII)
                            Articolo XIII 
Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati
                               Membri 
1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui
agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro  Membro
se l'uno o l'altro, nel  momento  in  cui  l'uno  o  l'altro  diventa
Membro, non acconsente a tale applicazione. 
2. Il paragrafo 1 puo' essere invocato tra Membri originali  dell'OMC
che erano gia' Parti contraenti del GATT 1947 solo nei  casi  in  cui
l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato  in  precedenza  e
sia  in  vigore  tra  le  suddette  Parti   contraenti   al   momento
dell'entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo. 
3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro  che  ha
aderito ai  sensi  dell'articolo  XII  solo  se  il  Membro  che  non
acconsente all'applicazione lo  ha  notificato  alla  Conferenza  dei
Ministri prima  che  quest'ultima  abbia  approvato  l'accordo  sulle
condizioni di adesione. 
4. La Conferenza dei Ministri puo' riesaminare il  funzionamento  del
presente articolo in casi particolari su richiesta  di  un  Membro  e
formulare le opportune raccomandazioni. 
5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le
parti di tale Accordo e'  disciplinata  dalle  disposizioni  di  tale
Accordo.