(Accordo - art. XIV)
                            Articolo XIV 
             Accettazione, entrata in vigore e deposito 
1. Il presente Accordo e' aperto all'accettazione,  tramite  firma  o
con altre modalita', delle Parti contraenti del  GATT  1947  e  delle
Comunita' europee che soddisfano le condizioni per  diventare  membri
originali  dell'OMC  conformemente  all'articolo  XI   del   presente
Accordo. Detta accettazione si applica al  presente  Accordo  e  agli
Accordi commerciali  multilaterali  ad  esso  allegati.  Il  presente
Accordo e gli Accordi  commerciali  multilaterali  ad  esso  allegati
entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri  conformemente  al
paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei  negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay  Round  e  rimane  aperto  per
l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da  tale  data,
salvo diversa  decisione  dei  Ministri.  Un'accettazione  successiva
all'entrata in  vigore  del  presente  Accordo  entra  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione. 
2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua
entrata in vigore,  applica  le  concessioni  e  gli  obblighi  degli
Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati  a  de-
terminate  scadenze  rispetto  all'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data  della
sua entrata in vigore. 
3. Fino all'entrata in vigore del  presente  Accordo,  il  testo  del
presente Accordo e degli  Accordi  commerciali  multilaterali  rimane
depositato presso il Direttore generale delle  PARTI  CONTRAENTI  del
GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio  a  tutti  i
governi e alle Comunita' europee  che  hanno  accettato  il  presente
Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo  e  degli
Accordi  commerciali  multilaterali  e  una  notifica   di   ciascuna
accettazione degli stessi. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo, il  presente  Accordo  e  gli  Accordi  commerciali
multilaterali, nonche' tutti i relativi emendamenti, sono  depositato
presso il Direttore generale dell'OMC. 
4. L'accettazione e l'entrata in vigore  di  un  Accordo  commerciale
plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto  accordo.
I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle
PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. A decorrere  dall'entrata  in  vigore
del presente Accordo, i suddetti Accordi sono  depositati  presso  il
Direttore generale dell'OMC.