Articolo XV Recesso 1. Ciascun Membro puo' recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso. 2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinato dalle disposizioni di tale Accordo.