(Accordo - art. XV)
                             Articolo XV 
                               Recesso 
1. Ciascun Membro puo' recedere dal presente Accordo.  Detto  recesso
si  applica  al  presente  Accordo   e   agli   Accordi   commerciali
multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di  sei  mesi  a
decorrere dalla  data  in  cui  il  Direttore  generale  dell'OMC  ha
ricevuto notifica scritta del recesso. 
2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinato
dalle disposizioni di tale Accordo.