Articolo XVI Disposizioni varie 1. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle pro- cedure e alle prassi abituali seguite dalle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947. 2. Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa il Segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finche' la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo. 3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto. 4. Ciascun Membro garantisce la conformita' delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati. 5. Nono sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto Accordo. 6. Il presente Accordo e' registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede. Note esplicative: Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni "paese" e "paesi" per designare qualsiasi territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC. Nel caso di un territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC, il termine "nazionale" connesso a un'espressione del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.