Articolo II Campo di attivita' dell'OMC 1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo. 2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri. 3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati "Accordi commerciali plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti per i Membri che non li hanno accettati. 4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") e' giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947").