(Accordo - art. II)
                             Articolo II 
                     Campo di attivita' dell'OMC 
1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la  gestione  delle
relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli
accordi e agli strumenti giuridici ad  essi  attinenti  di  cui  agli
allegati del presente Accordo. 
2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad  essi  attinenti  di  cui
agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati  "Accordi  commerciali
multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e
sono impegnativi per tutti i Membri. 
3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad  essi  attinenti  di  cui
all'allegato  4  (in   appresso   denominati   "Accordi   commerciali
plurilaterali") fanno anch'essi parte  del  presente  Accordo  per  i
Membri che li hanno accettati, per  i  quali  sono  impegnativi.  Gli
Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti
per i Membri che non li hanno accettati. 
4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul  commercio  1994
riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato  "GATT  1994")  e'
giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe  doganali
e sul commercio datato  30  ottobre  1947  allegato  all'Atto  finale
adottato  alla  conclusione  della  seconda  sessione  del   Comitato
preparatorio della Conferenza delle Nazioni  Unite  sul  commercio  e
sull'occupazione,  come  successivamente  rettificato,   emendato   o
modificato (in appresso denominato "GATT 1947").