(Accordo - art. III)
                            Articolo III 
                          Funzioni dell'OMC 
1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento
del presente Accordo e degli Accordi  commerciali  multilaterali,  ne
persegue  gli  obiettivi  e  funge  da   quadro   per   l'attuazione,
l'amministrazione  e  il  funzionamento  degli  Accordi   commerciali
plurilaterali. 
2. L'OMC fornisce un contesto nel  cui  ambito  si  possono  svolgere
negoziati tra i suoi Membri per quanto  riguarda  le  loro  relazioni
commerciali  multilaterali  nei  settori  contemplati  dagli  Accordi
riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC puo' inoltre fungere
da ambito per ulteriori  negoziati  tra  i  suoi  Membri  per  quanto
riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali  e  da  contesto
per l'applicazione  dei  risultati  di  tali  negoziati,  secondo  le
modalita' eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri. 
3. L'OMC amministra  l'Intesa  sulle  norme  e  sulle  procedure  che
disciplinano  la  risoluzione   delle   controversie   (in   appresso
denominata "Intesa sulla  risoluzione  delle  controversie"  o  "DSU"
(Dispute Settlement  Understanding)  riportata  nell'allegato  2  del
presente Accordo. 
4.  L'OMC  amministra  il  meccanismo  di   esame   delle   politiche
commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech-
anism)) di cui all'allegato 3 del presente Accordo. 
5. Al fine di rendere piu' coerente la determinazione delle politiche
economiche a livello globale, l'OMC coopera,  se  del  caso,  con  il
Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.